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Archivio newsMarittimi e pensione: neutralizzazione periodi di prolungamento
Arrivano dall’INPS, con la circolare n. 66 del 2023. Le istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione dei periodi di prolungamento riconosciuti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi
L’INPS, nella circolare n. 66 del 20 luglio 2023, illustra le istruzioni amministrative in merito all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, che ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche aiperiodi di prolungamento dei periodi di effettiva navigazione mercantile Ambito di applicazione La sentenza si applica esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungament e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento. Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni liquidate con il Sistema di calcolo misto. La neutralizzazione in esame si applica ai seguenti trattamenti: - pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Tra i trattamenti pensionistici di vecchiaia deve essere ricompresa la pensione anticipata di vecchiaia di cui all’articolo 31 della legge n. 413 del 1984 prevista in favore di particolari categorie di lavoratori marittimi, tenuto conto che il medesimo articolo, al comma 3, equipara la predetta pensione, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla assicurazione generale obbligatoria; - pensioni di anzianità e pensioni anticipate; - pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipate il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell’ultimo quinquennio, non essendo consentito individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale massimo considerato. Resta fermo che l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza. Qualora il periodo di prolungamento sia parzialmente necessario ai fini del diritto alla pensione, può essere neutralizzata solo la parte del periodo non necessaria al perfezionamento del diritto stesso. Resta esclusa la possibilità di applicare due volte il beneficio in esame sul medesimo trattamento pensionistico. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 20/07/2023, n. 66