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Archivio newsMalattia durante periodi di ferie o congedo: quale tutela si applica?
Nel caso di malattia del lavoratore o della lavoratrice, insorta concomitanza con altre cause di assenza tutelate, è necessario conoscere le regole applicabili al caso concreto per gestire correttamente il rapporto di lavoro. La regola generale è che in presenza di due eventi tutelati prevalga quello per cui la tutela indennitaria in favore del lavoratore è maggiore, ma alcune riflessioni aggiuntive sono necessarie, in particolar modo, con riferimento al presentarsi di un evento di malattia durante il periodo di fruizione del congedo parentale. Qual è la tutela applicabile? Quali sono le comunicazioni richieste?
La gestione dell’evento malattia occorso al lavoratore subordinato, in quanto evento tutelato, risponde a regole differenti a seconda della concomitanza con altre cause di assenza tutelate che occorre ben conoscere per gestire correttamente il rapporto di lavoro subordinato. La regola generale è che in presenza di due eventi tutelati prevalga quello per cui la tutela indennitaria in favore del lavoratore è maggiore. Se questo è vero allora occorre fare una riflessione aggiuntiva in particolar modo con riferimento al presentarsi di un evento di malattia durante il periodo di fruizione del congedo parentale, indennizzato nella misura dell’80% secondo le nuove condizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Malattia e ferie La malattia insorta prima dell'inizio del periodo di ferie programmato e comunicato al lavoratore oppure delle ferie collettive per chiusura dell’azienda determina la sospensione della fruizione, che sarà ripresa in un momento successivo alla guarigione. Invece, la malattia insorta durante le ferie individuali ne sospende la fruizione soltanto a condizione che lo stato di malattia sia incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche e purché regolarmente certificata dal servizio sanitario e salvo diversa previsione dei C.C.N.L.. In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, dopo i dovuti accertamenti sanitari, può sostenere che malattia e ferie sono compatibili, per cui la fruizione delle ferie non viene sospesa. Malattia e maternità In linea generale la maternità prevale sulla malattia e quindi il periodo di malattia non sospende il congedo di maternità. Pertanto, se durante il congedo per maternità la mamma si ammala, anche se viene prodotto il certificato medico per stabilire i giorni della prognosi, la maternità non è sospesa dalla malattia e tale periodo non può essere utilizzato successivamente. ll periodo di flessibilità nella fruizione del congedo può essere successivamente ridotto con l’insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta anche solo potenzialmente un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supererebbe, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente. Quindi, in caso di insorgenza di malattia durante l’8° mese di gravidanza in cui la gestante stia fruendo dell’istituto della flessibilità, ci sarà un differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione dello stesso e cioè delle giornate di congedo di maternità non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso). Malattia e congedo parentale L’assenza dal lavoro per inesigibilità della relativa prestazione lavorativa non configura, agli effetti erogativi della indennità di malattia, una sospensione del rapporto di lavoro. In caso di malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall’inizio del congedo stesso (che, come è noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere. E la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata in misura intera, ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa. Terminata la malattia, quindi, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione dell’indennità.
N.B. Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi fra i due genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie. |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/22/malattia-periodi-ferie-congedo-tutela-applica