Per i lavoratori dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, Federreti, Acap e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-Viabilità e logistica e SLA-CISAL, grazie alla firma dell’accordo del 18 luglio 2023, hanno rinnovato il CCNL di settore. L’accordo, che scadrà il 30 giugno 2025, definisce la Sezione speciale “Attività di gestione anche in concessione di infrastrutture viarie a pedaggio”, mentre l'applicazione delle altre Sezioni speciali è sospesa e sarà definita con un apposito verbale. Le Parti definiranno entro il 31 dicembre 2023 la collazione integrale del testo contrattuale (CCNL del 16 dicembre 2019, accordo del 18 luglio 2023 e totalità delle Sezioni speciali).
Con l’accordo del 18 luglio 2023, Federreti e Acap, con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-Viabilità e logistica e SLA-CISAL, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. L’accordo, che scadrà il 30 giugno 2025, definisce la Sezione speciale “Attività di gestione anche in concessione di infrastrutture viarie a pedaggio”, mentre l'applicazione delle altre Sezioni speciali è sospesa e sarà definita con un apposito verbale. Le Parti definiranno entro il 31 dicembre 2023 la collazione integrale del testo contrattuale (CCNL 16 dicembre 2019, accordo 18 luglio 2023 e totalità delle Sezioni speciali).
Campo di applicazione
L’accordo fornisce la nuova denominazione del contratto – che sarà formato da una Parte generale e 5 Sezioni speciali - quale CCNL per i dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata nonché i lavoratori delle società che operano nelle attività complementari, connesse e accessorie alle concessioni autostradali.
Una tantum
Con la retribuzione di luglio 2023, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipula dell’accordo 18 luglio 2023 ed a integrale copertura del periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023 verrà corrisposta un’una tantum pari a € 700 al livello C, nei seguenti importi:
Livello | Importi |
AQ | 1.111,49 |
A | 1.111,49 |
A1 | 993,24 |
B | 875,00 |
B1 | 799,32 |
C | 700,00 |
C1 | 638,51 |
D | 472,97 |
Gli importi verranno proporzionalmente ridotti in funzione dei mesi di servizio prestati nel periodo suddetto (la frazione di mese superiore a
15 giorni viene considerata mese intero).
Per il personale
part-time, gli importi verranno erogati nella misura del
60% (elevata al
70% quando la durata mensile o rapportata a mese in caso di prestazione su base annua risulti
superiore a
80 ore).
L'importo forfetario non è utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del TFR.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo suddetto che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'una tantum.
Minimi tabellari
È previsto un aumento di
€ 210 sul
livello C, così suddiviso: € 60 ad agosto 2023, € 50 a gennaio 2024, € 30 ad agosto 2024 ed € 70 a gennaio 2025. Gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livello | Importi mensili |
| Dal 1.8.2023 | Dal 1.1.2024 | Dal 1.8.2024 | Dal 1.1.2025 |
AQ | 2.795,70 | 2.875,09 | 2.922,73 | 3.033,88 |
A | 2.795,70 | 2.875,09 | 2.922,73 | 3.033,88 |
A1 | 2.498,30 | 2.569,25 | 2.611,82 | 2.711,14 |
B | 2.200,85 | 2.263,35 | 2.300,85 | 2.388,35 |
B1 | 2.010,56 | 2.067,65 | 2.101,91 | 2.181,84 |
C | 1.760,70 | 1.810,70 | 1.840,70 | 1.910,70 |
C1 | 1.606,06 | 1.651,67 | 1.679,03 | 1.742,88 |
D | 1.189,65 | 1.223,43 | 1.243,70 | 1.291,00 |
Importo differenziato della retribuzione
Dal
1° gennaio 2024 gli importi dell’I.d.r. sono aumentati di
€ 10,00 al
livello C e diventano utili ai fini del calcolo del TFR:
Livello | Importi mensili |
AQ | 39,70 |
A | 39,70 |
A1 | 35,47 |
B | 31,25 |
B1 | 28,55 |
C | 25,00 |
C1 | 22,80 |
D | 16,89 |
Aumenti periodici di anzianità
In caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavoratore a termine, si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso la stessa azienda e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, purchè non interrotti da periodi di non lavoro superiori a
24 mesi.
Welfare aziendale
Per i lavoratori in forza a tempo indeterminato è stabilita la destinazione di un’
una tantum a titolo di
welfare, uguale per tutti i livelli, pari a:
-
€ 30 per
12 mensilità (€ 360 annui) per il
2024;
-
€ 30 per
12 mensilità (€ 360 annui) per il
2025.
Le modalità sono definite da accordi di 2° livello; in alternativa la somma sarà versata al Fondo di previdenza integrativa di riferimento.
Le somme non sono utili ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né della determinazione del TFR.
I valori economici avranno carattere di continuità anche successivamente alla scadenza del CCNL.
Welfare una tantum
Per i lavoratori in forza a tempo indeterminato alla data di stipula dell’accordo del 18 luglio 2023 è stabilita la destinazione di un’
una tantum a titolo di
welfare pari a
€ 300 per tutti i livelli, da corrispondere con la
retribuzione di
luglio 2023, con modalità definite ad accordi di 2° livello; in alternativa (o in caso di cessazione del rapporto prima della definizione dell'accordo) la somma sarà versata al Fondo di previdenza integrativa di riferimento.
Gli importi verranno proporzionalmente ridotti in funzione dei mesi di servizio prestati nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023 (la frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata mese intero).
Per il personale
part-time gli importi verranno erogati nella misura del
60% (elevata al
70% quando la durata mensile o rapportata a mese in caso di prestazione su base annua risulti superiore a
80 ore).
L'
una tantum non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né della determinazione del TFR.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo suddetto che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'una tantum.
Indennità lavoro domenicale
Dalla sottoscrizione dell’accordo 18 luglio 2023, l’indennità domenicale di
€ 10,00 spetta al personale (anche
part-time) operante:
- in turni continui ed avvicendati;
- nei settori operativi collegati all’esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti) con
attività su 7 giorni, che effettui di domenica una prestazione lavorativa pari o
superiore a 4 ore.
L’indennità è corrisposta anche in caso di godimento di ferie coincidenti con la prestazione programmata di domenica e non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR.
Orario di lavoro
Dal
1° gennaio 2024 per il personale operativo entrano in vigore le seguenti modifiche.
Le prestazioni individuali, ad eccezione di
3 giorni nel
mese, sono programmate con cadenza mensile, con un
minimo di
17 prestazioni.
Devono essere garantiti ogni mese
8 riposi, compresi quelli settimanali di legge e sono assicurati per
2 volte al mese 2 riposi consecutivi, di cui uno coincidente con la domenica. La programmazione di 4 dei predetti 8 riposi mensili, comprensivi di un doppio riposo coincidente con la domenica, sarà effettuata su base semestrale entro il
26 dicembre ed entro il
25 giugno. L'assegnazione dei restanti 8 riposi annui, utili al raggiungimento dei complessivi
104 riposi annui, avverrà in sede di programmazione mensile delle prestazioni con l'attribuzione di non più di
3 riposi per ciascun mese.
Lavoro notturno
Le prestazioni collocate nell'arco notturno
22.00-06.00 potranno essere assegnate per
massimo 4 giorni consecutivi.
Malattia
Dal 18 luglio 2023, ai lavoratori che comunicheranno di essere affetti dalle patologie di cui all’art. 2, c. 1, lett. d), punti 1, 2 e 3 del decreto n. 278/2000, sarà corrisposto il
100% della
retribuzione per gli interi periodi per cui è previsto il trattamento di malattia. Superati tali periodi, il rapporto di lavoro è sospeso.
Dalla sottoscrizione dell’accordo 18 luglio 2023 è abrogata la disciplina relativa alle cure termali di cui all’art. 32, comma 7, CCNL 16 dicembre 2019 (restano valide le richieste presentate prima del 18 luglio 2023).
Viene introdotto un
congedo retribuito di
30 giorni per anno solare per i mutilati e invalidi civili con
invalidità superiore al
50%.
Permessi
Dal
1° gennaio 2024, i permessi per la nascita di un figlio o l'ingresso di un minore in famiglia o l’adozione di un minore, sono quelli previsti dalla legge più
ulteriori 2 giorni di permesso retribuito, da godere
entro 5° mese dall'evento.
Lavoro a tempo parziale
La clausola per cui i lavoratori con
part-time verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche possono chiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese si applica dal
compimento del
13’ anno di
anzianità e sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere.
Lavoro agile
Vengono modificati i requisiti e le priorità per l’accesso al lavoro agile e viene disciplinato il diritto alla disconnessione.
Viene abbandonata la normativa sul telelavoro.
Previdenza integrativa
Tutti i lavoratori a termine possono aderire al Fondo Astri.
Il contributo contrattuale non iscritti si applica ai soli lavoratori in forza a tempo indeterminato.
I lavoratori possono optare, in alternativa al versamento intero, per il versamento del
50% del
TFR maturando. Gli iscritti alla previdenza prima del
29 aprile 1993 possono optare per il conferimento al TFR di una quota pari all’
1% della
retribuzione.
Per i lavoratori a tempo parziale, la retribuzione utile ai fini della contribuzione è costituita dal minimo garantito.
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Accordo 18/07/2023
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/22/societa-consorzi-concessionari-autostrade-trafori-rinnovato-ccnl