• Home
  • News
  • Welfare aziendale e fringe benefit: elementi comuni e differenze

Welfare aziendale e fringe benefit: elementi comuni e differenze

Le imprese stanno potenziando sempre di più le misure alternative alla componente retributiva, da riconoscere ai lavoratori sotto forma di beni e servizi. Misure che molto spesso vengono ricondotte al più ampio concetto di welfare aziendale, ma che in realtà differiscono con riferimento al trattamento contrattuale, fiscale e previdenziale a seconda che si parli di fringe benefit o di welfare aziendale. Differenti sono, infatti, i destinatari, le misure che possono essere riconosciute, nonché la valorizzazione in termini economici ai fini previdenziali e contributivi. Quali i diversi aspetti che contraddistinguono le misure?

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un sempre maggiore potenziamento delle misure, alternative alla componente meramente retributiva, riconosciute ai lavoratori sotto forma di beni e servizi. Si pensi che il limite ordinario dei 258,23 dei beni e servizi esenti, è stato in primis raddoppiato a 516,46 (anni 2020 - 2021), innalzato inizialmente nel 2022 a 600 euro e infine a 3.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura è rientrata nel limite ordinario di esenzione di 258,23, ma da ultimo la legge di conversione del decreto Lavoro (L. n. 85/2023) ha innalzato per il solo anno 2023 il limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23 a 3.000 euro ma limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR. L’art 40 del D.L. n. 48/2023, nel prevedere l’innalzamento del valore a 3.000 euro, si utilizza nel titolo “Misure fiscali per il welfare aziendale” ma in realtà tale misura sembrerebbe rientrare piuttosto nelle misure di fringe benefit in quanto la possibilità di riconoscere l’innalzamento della soglia di esenzione, come volontà del datore di lavoro, può essere riconosciuta anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam. Tale questione farebbe pertanto “sfuggire” tale misura dal concetto di welfare aziendale, per il quale il legislatore subordina l’esenzione fiscale e previdenziale (salvo eccezioni) al fatto che i beni e servizi siano offerti alla generalità dei lavoratori o categorie omogenee. Molto spesso si riconduce tutto al più ampio concetto di welfare aziendale ma in realtà il trattamento contrattuale, fiscale e previdenziale è diverso a seconda che si parli di fringe benefit e di welfare aziendale: diversi infatti sono i destinatari, le misure che possono essere riconosciute, la valorizzazione in termini economici ai fini previdenziali e contributivi, ecc. Proviamo qui di seguito in maniera schematica e riepilogativa a sintetizzare i diversi aspetti che contraddistinguono le diverse misure.

Fringe benefitWelfare aziendale
DefinizioneForma di retribuzione non monetaria, consistente nella concessione o messa a disposizione di beni e/o servizi al lavoratoreInsieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa
Natura della cessione/messa a disposizioneRetributivaErogazione o messa a disposizione di beni e servizi come obbligo di natura contrattuale o come atto volontario del datore di lavoro
Applicazione del principio di irriducibilitàSIAssumendo il fringe benefit natura retributiva entra a far parte del patrimonio del lavoratore Eventuale revoca può avvenire a seguito di rinuncia del lavoratoreNO
DestinatariSingoli lavoratori- Generalità dei lavoratori- Categorie omogenee di lavoratoriAttenzioneEventuali beni e servizi offerti al singolo lavoratore sono considerati come trattamenti “ad personam” e come tali pagano la piena imponibilità fiscale e contributiva
Beneficiari delle misureLavoratori- Lavoratori - Familiari di cui all’art. 12 TUIR
Modalità di introduzione/regolamentazioneAccordo individuale da sottoscrivere all’atto dell’assunzione o in un momento successivo- Volontariamente - atto unilaterale del datore di lavoro - Contratto o accordo stipulato ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU) - Regolamento interno come atto unilaterale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale
Imponibilità contributiva e fiscaleRegola generaleL’art. 51, co. 3 TUIR prevede che ai fini della quantificazione dei beni in natura “si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9”, ovvero: - il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari rispetto a quello per il quale si deve determinare l’ammontare in denaro; - il prezzo in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione; - il prezzo nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.EccezionePrevista la valorizzazione convenzionalmente stabilita dall’art. 51 per alcuni beni e servizi: - autovettura ad uso promiscuo - prestiti ai dipendenti - alloggio concesso in uso al lavoratore - servizio di trasporto ferroviarioNo, salvo superamento del limite di esenzione previsto dalla norma per - previdenza complementare (5.164,57 annui) - assistenza sanitaria integrativa (3.615,20 annui) - buoni pasto (4 euro se cartacei/8 se telematici) - beni e servizi fino a 258,23/3.000 euro
Esenzione fiscaleArt. 51, comma 3, ultimo periodo stabilisce che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Per il solo anno 2023 previsto innalzamento del limite a 3.000 euro annui per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Nel limite di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Contribuzione c/aziendaSi sulla parte imponibile secondo il valore normale del bene ovvero del valore convenzionaleNoPrevista l’applicazione del contributo di solidarietà INPS del 10% su - Previdenza complementare - Assistenza sanitaria integrativa - assicurazione contro il rischio di non autosufficienza del lavoratore
Imponibilità TFRSi, salvo diversa previsione del contratto collettivo (nazionale o aziendale) applicatoNo, non assumendo natura retributiva
Deducibilità dei costiIn linea generale piena fermo restando particolari regole- Integrale nel caso di welfare introdotto con contratto/accordo o regolamento interno - Limitata al 5/1000 del costo delle retribuzioni sostenuto nell’anno nel caso di riconoscimento come atto unilaterale del datore di lavoro
Quali beni e servizi- autovettura aziendale in uso promiscuo - fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato - prestiti personali - polizze assicurative - previdenza complementare- contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - previdenza complementare- somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi - buono pasto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro se cartaceo e 8 euro se elettronico - prestazioni di servizi di trasporto collettivo anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; - somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione - utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). - somme erogate o rimborsate per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale - somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
Compatibilità con buono benzina 2023 Per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. In sede di conversione (L. n. 23/2023) è stato aggiunto che l’esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina 2023 non rileva ai fini contributivi. Pertanto, l’esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili (art. 51, c. 3, del TUIR e L. n. 153/1969). In continuità con le misura analoga introdotta per l’anno 2022 e in attesa di conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circ. n. 27/E del 14 luglio 2022 aveva chiarito che il bonus benzina 2022 è da considerarsi aggiuntivo al valore 2022 dei 3.000 euro, il buono andrà ad “intaccare” il limite di 258,23/3000 euro per la parte fiscale e potrà essere aggiuntivo rispetto alle misure di welfare aziendale. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/24/welfare-aziendale-fringe-benefit-elementi-comuni-differenze

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble