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Archivio newsWelfare aziendale e fringe benefit: elementi comuni e differenze
Le imprese stanno potenziando sempre di più le misure alternative alla componente retributiva, da riconoscere ai lavoratori sotto forma di beni e servizi. Misure che molto spesso vengono ricondotte al più ampio concetto di welfare aziendale, ma che in realtà differiscono con riferimento al trattamento contrattuale, fiscale e previdenziale a seconda che si parli di fringe benefit o di welfare aziendale. Differenti sono, infatti, i destinatari, le misure che possono essere riconosciute, nonché la valorizzazione in termini economici ai fini previdenziali e contributivi. Quali i diversi aspetti che contraddistinguono le misure?
Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un sempre maggiore potenziamento delle misure, alternative alla componente meramente retributiva, riconosciute ai lavoratori sotto forma di beni e servizi. Si pensi che il limite ordinario dei 258,23 dei beni e servizi esenti, è stato in primis raddoppiato a 516,46 (anni 2020 - 2021), innalzato inizialmente nel 2022 a 600 euro e infine a 3.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la misura è rientrata nel limite ordinario di esenzione di 258,23, ma da ultimo la legge di conversione del decreto Lavoro (L. n. 85/2023) ha innalzato per il solo anno 2023 il limite di esenzione di beni e servizi dagli ordinari 258,23 a 3.000 euro ma limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR. L’art 40 del D.L. n. 48/2023, nel prevedere l’innalzamento del valore a 3.000 euro, si utilizza nel titolo “Misure fiscali per il welfare aziendale” ma in realtà tale misura sembrerebbe rientrare piuttosto nelle misure di fringe benefit in quanto la possibilità di riconoscere l’innalzamento della soglia di esenzione, come volontà del datore di lavoro, può essere riconosciuta anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam. Tale questione farebbe pertanto “sfuggire” tale misura dal concetto di welfare aziendale, per il quale il legislatore subordina l’esenzione fiscale e previdenziale (salvo eccezioni) al fatto che i beni e servizi siano offerti alla generalità dei lavoratori o categorie omogenee. Molto spesso si riconduce tutto al più ampio concetto di welfare aziendale ma in realtà il trattamento contrattuale, fiscale e previdenziale è diverso a seconda che si parli di fringe benefit e di welfare aziendale: diversi infatti sono i destinatari, le misure che possono essere riconosciute, la valorizzazione in termini economici ai fini previdenziali e contributivi, ecc. Proviamo qui di seguito in maniera schematica e riepilogativa a sintetizzare i diversi aspetti che contraddistinguono le diverse misure.
Fringe benefit | Welfare aziendale | |
Definizione | Forma di retribuzione non monetaria, consistente nella concessione o messa a disposizione di beni e/o servizi al lavoratore | Insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa |
Natura della cessione/messa a disposizione | Retributiva | Erogazione o messa a disposizione di beni e servizi come obbligo di natura contrattuale o come atto volontario del datore di lavoro |
Applicazione del principio di irriducibilità | SIAssumendo il fringe benefit natura retributiva entra a far parte del patrimonio del lavoratore Eventuale revoca può avvenire a seguito di rinuncia del lavoratore | NO |
Destinatari | Singoli lavoratori | - Generalità dei lavoratori- Categorie omogenee di lavoratoriAttenzioneEventuali beni e servizi offerti al singolo lavoratore sono considerati come trattamenti “ad personam” e come tali pagano la piena imponibilità fiscale e contributiva |
Beneficiari delle misure | Lavoratori | - Lavoratori - Familiari di cui all’art. 12 TUIR |
Modalità di introduzione/regolamentazione | Accordo individuale da sottoscrivere all’atto dell’assunzione o in un momento successivo | - Volontariamente - atto unilaterale del datore di lavoro - Contratto o accordo stipulato ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU) - Regolamento interno come atto unilaterale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale |
Imponibilità contributiva e fiscale | Regola generaleL’art. 51, co. 3 TUIR prevede che ai fini della quantificazione dei beni in natura “si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9”, ovvero: - il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari rispetto a quello per il quale si deve determinare l’ammontare in denaro; - il prezzo in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione; - il prezzo nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.EccezionePrevista la valorizzazione convenzionalmente stabilita dall’art. 51 per alcuni beni e servizi: - autovettura ad uso promiscuo - prestiti ai dipendenti - alloggio concesso in uso al lavoratore - servizio di trasporto ferroviario | No, salvo superamento del limite di esenzione previsto dalla norma per - previdenza complementare (5.164,57 annui) - assistenza sanitaria integrativa (3.615,20 annui) - buoni pasto (4 euro se cartacei/8 se telematici) - beni e servizi fino a 258,23/3.000 euro |
Esenzione fiscale | Art. 51, comma 3, ultimo periodo stabilisce che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Per il solo anno 2023 previsto innalzamento del limite a 3.000 euro annui per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Nel limite di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. | |
Contribuzione c/azienda | Si sulla parte imponibile secondo il valore normale del bene ovvero del valore convenzionale | NoPrevista l’applicazione del contributo di solidarietà INPS del 10% su - Previdenza complementare - Assistenza sanitaria integrativa - assicurazione contro il rischio di non autosufficienza del lavoratore |
Imponibilità TFR | Si, salvo diversa previsione del contratto collettivo (nazionale o aziendale) applicato | No, non assumendo natura retributiva |
Deducibilità dei costi | In linea generale piena fermo restando particolari regole | - Integrale nel caso di welfare introdotto con contratto/accordo o regolamento interno - Limitata al 5/1000 del costo delle retribuzioni sostenuto nell’anno nel caso di riconoscimento come atto unilaterale del datore di lavoro |
Quali beni e servizi | - autovettura aziendale in uso promiscuo - fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato - prestiti personali - polizze assicurative - previdenza complementare | - contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - previdenza complementare- somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi - buono pasto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro se cartaceo e 8 euro se elettronico - prestazioni di servizi di trasporto collettivo anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; - somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione - utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). - somme erogate o rimborsate per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale - somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti |