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Rischio esposizione alle alte temperature: quali sono gli obblighi del datore di lavoro

L’aumento delle temperature dovute alla stagione estiva può comportare dei rischi per i lavoratori, che il datore di lavoro deve obbligatoriamente valutare al fine di individuare idonee misure per evitare il verificarsi di eventi dannosi. In particolare, è necessario individuare prontamente le misure di prevenzione che gestiscano il sorgere del rischio alla base, fornendo idonee informazioni ed impartendo una adeguata formazione in merito ai rischi. Quali sono le procedure si sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori?

Come ogni anno al sopraggiungere dell’estate, le temperature elevate fanno aumentare i rischi di incidenti e di malori nei confronti dei lavoratori. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tali rischi e di individuare idonee misure di mitigazione. Alcuni accorgimenti inseriti sia nell’ambito della formazione rivolta ai lavoratori che vada ad aumentare la loro consapevolezza sui comportamenti da adottare, sia nelle procedure aziendali da attuare, possono in qualche modo attenuare il verificarsi di accadimenti dannosi nei confronti dei lavoratori sottoposti a discomfort termico. Comportamenti da adottare a tutela dei lavoratori Per i lavoratori che svolgono attività all’aperto o in ambienti chiusi dove, per loro natura o per le attività svolte, siano già presenti alte temperature, è importante valutare i rischi correlati all’aumento delle temperature dovute al sopraggiungere della stagione estiva. In particolar modo, è obbligatorio valutare i rischi, in considerazione sia di una più alta probabilità dell’accadimento di eventi dannosi, sia in relazione alle possibili conseguenze sulla salute e sulla sicurezza dei soggetti esposti. Inoltre, è necessario individuare prontamente delle misure di prevenzione che gestiscano il sorgere del rischio alla base, fornendo idonee informazioni, impartendo una adeguata formazione in merito ai rischi (correlati sia alla probabilità di accadimento che alle gravi conseguenze sul verificarsi dei danni) ed anche individuando e adottando le relative procedure di sicurezza. La valutazione dei rischi deve tener conto dello stress termico correlato al microclima esaminando non solo le temperature raggiunte, ma anche la correlazione a umidità e velocità dell’aria nei luoghi di lavoro. È necessario, come suggerito dalla recente nota INL n. 5056/2023, tener conto degli orari di lavoro a maggior rischio (dalle ore 14,00 alle ore 17,00), delle mansioni a più alto sforzo fisico anche in relazione all’utilizzo di DPI, della dislocazione dei luoghi di lavoro, delle dimensioni aziendali, delle caratteristiche dei singoli lavoratori, compresi i fattori correlati all’età, alla salute, al genere e, si legge sempre nella nota, allo status socioeconomico. La formazione è fondamentale per aumentare le conoscenze dei lavoratori in merito alle cause, ma soprattutto alle conseguenze e alle misure di prevenzione da utilizzare costantemente. È opportuno che oggetto della formazione siano sia le misure di prevenzione che le conseguenze dell’esposizione a stress termico, come la riduzione delle capacità cognitive e di reazione dell’organismo con un possibile aumento delle probabilità di infortunio, correlato anche al genere e all’età dei lavoratori. Nel caso in cui siano presenti lavoratrici di genere femminile è obbligatorio anche trattare i rischi in relazione al possibile stato di gravidanza che comporterà l’immediato spostamento ove possibile ad altre mansioni o l’interruzione dell’attività con conseguente anticipo del periodo di astensione dal lavoro. Inoltre, è importante, prevedere la redazione di procedure operative che contengano indicazioni, tra l’altro, sull’abbigliamento da utilizzare (compatibilmente con i DPI in dotazione), sulla necessità di fare pause frequenti, sul bisogno per l’organismo di essere il più idratato possibile con l’assunzione costante di liquidi e di sali minerali (indicazioni che possono essere condivise con il medico competente), sull’opportunità ove fattibile di creare delle zone d’ombra anche temporanee nei luoghi di lavoro all’aperto. Nei luoghi di lavoro al chiuso, ove si subisce comunque l’aumento di temperatura e di umidità dovute alla calura estiva potrebbe essere necessario, in fase di valutazione dei rischi (e conseguentemente di realizzazione delle procedure aziendali) prevedere se fattibile un aumento dell’isolamento termico di pareti e vetrate, o almeno di idonee schermature, di una sufficiente aerazione dei locali sia naturale che eventualmente artificiale inserendo o potenziando l’impianto di condizionamento e/o di deumidificazione. Comunicazioni di INL, INAIL e INPS L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INAIL e l’INSP sono più volte intervenuti in ambito di tutela dei lavoratori dai rischi di stress termico. Recentemente, con l’ultimo intervento del 13 luglio 2023, l’INL ha elaborato la nota n. 5056 ove ha riportato tutti i riferimenti per poter elaborare il documento di valutazione dei rischi (o il POS, ove applicabile) compreso delle misure di prevenzione e protezione, redigere le informazioni per i lavoratori e procedere alla loro formazione. Gli interventi di INL a tutela dei lavoratori che siano esposti a possibili danni da calore riportati nella nota sono: - attenzione in fase di vigilanza ispettiva, con verifica che nel DVR e nel POS (ove applicabile) siano riportati i rischi e le misure di prevenzione e protezione da stress termico e che nell’ambiente di lavoro le misure previste siano attuate; - attività di informazione e prevenzione rivolta ai datori di lavoro per fornire importanti elementi inerenti gli effetti delle temperature estreme nei luoghi di lavoro e sulla percezione del rischio. Importante previsione evidenziata poi nella nota è la possibilità di presentare presso l’INPS territorialmente competente in base all’ubicazione dei cantieri attivi domanda di CIGO per eventi atmosferici correlati alle alte temperature (eventi meteo), evitando in questo modo lo svolgimento di prestazioni lavorative quando le condizioni climatiche siano inaccettabili. Si considerano elevate le temperature superiori ai 35° C e, comunque, viene riconosciuta la CIGO in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda (così viene indicato dalla nota INL) disponga la sospensione delle lavorazioni a causa di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi di temperature eccessive. Strumenti utili per la gestione del rischio da caldo L’Ispettorato suggerisce, inoltre, importati riferimenti web per rispettare gli obblighi di legge a carico di datore di lavoro e delle altre figure inerenti la sicurezza sul lavoro o comunque strumenti utili per la gestione del rischio da caldo: - valutazione dei rischi da stress termico con le relative misure di prevenzione e mitigazione con il supporto del portale agenti fisici (sezione “microclima”); - contenuti informativi sulle strategie e tecniche di misure dello stress termico e relative norme UNI di riferimento reperibili sul portale dell’INAIL; - progetto “worklimate” con analisi di ricerche ed approfondimenti in merito all’impatto dello stress termico negli ambienti di lavoro rispetto alla salute ed alla produttività dei lavoratori con l’esamina di interventi mirati sulle patologie che possono aumentare i rischi del manifestarsi di danni e sulle conseguenti misure di prevenzione. Le misure di prevenzione e protezione ivi contenute, che sono state utilizzate a riferimento anche dalla giurisprudenza di merito, sono ritrovabili al link www.worklimate.it; - guida informativa per la gestione del rischio caldo, collegata al progetto worklimate ritrovabile sul sito web INAIL; - pubblicazione dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro intitolata “Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro”. La guida indica metodi pratici sia organizzativi che tecnici per valutare, ridurre e gestire i rischi professionali collegati all’esposizione al calore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/26/rischio-esposizione-alte-temperature-obblighi-datore-lavoro

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