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Archivio newsFrontalieri svizzeri: regole per previdenza e smart working
Nuove modalità di calcolo della NaspI, non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, nonché deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri. E’ quanto previsto dalla Legge n. 83/2023 per l’approvazione del nuovo accordo per la tassazione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 tra Italia e Svizzera. Nell’accordo è anche previsto che vengano raggiunti accordi per la regolamentazione dello smart working per i lavoratori frontalieri. La legge, nonché l’applicazione dell’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà solo ai lavoratori assunti dopo tale data.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023 della Legge n. 83/2023 è stato approvato il nuovo accordo per la tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera. Con questo atto si è concluso il processo di approvazione iniziato con il protocollo siglato a Roma il 23 dicembre 2020. Il nuovo accordo va a modificare l’accordo (e la convenzione per evitare le doppie imposizioni) siglato nel 1974. Il nuovo accordo ha come obiettivo quello di andare disciplinare in modo più chiaro chi sono i lavoratori frontalieri e come deve essere disciplinata la relativa tassazione dei redditi percepiti. L’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, sono previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro. L’accordo ha infine previsto l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente (dei frontalieri) a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro. Qual è l’area di frontiera Il nuovo accordo disciplina le aree di frontiera per la definizione di “lavoratore frontaliero”. In particolare, l’accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree: - per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: dei Grigioni; del Ticino; del Vallese; - per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: Lombardia; Piemonte; Valle d’Aosta; Provincia Autonoma di Bolzano. Chi sono i lavoratori frontalieri Si intende per lavoratore frontaliere, la persona che: - risiede entro 20 km dalla frontiera; - lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato; - rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio. Le modifiche apportate dalla L. n. 83/2023 riguardo gli aspetti previdenziali. Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono: - calcolo della NASPI secondo il regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE per cui il lavoratore frontaliere riceverà sempre e comunque un’indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera; - non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa; - deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri. Telelavoro e smart working Nell’accordo in disamina è previsto che vengano raggiunti accordi per la regolamentazione dello smart working per i lavoratori frontalieri. Infatti, l’art. 12 della Legge n. 83/2023, stabilisce che il lavoro svolto nella modalità smart working nel proprio Stato di residenza, sino al 40% del tempo di lavoro complessivo, non fa perdere lo status di frontaliere e i relativi benefici (i quali sono vincolati al fatto che il lavoratore attraversi quotidianamente la frontiera e altrettanto quotidianamente faccia ritorno al proprio domicilio). Tale disciplina sul lavoro agile/smart working aveva quale scadenza il 30 giugno 2023. A seguito di un recente accordo, tale norma è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2023. Ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 83/2023 La Legge n. 83 del 2023 ha apportato le seguenti modifiche, rispetto al regime precedente. In particolare: - aumento della quota di imposizione fiscale che passa dal 60% all’80%; - principio di reciprocità dei frontalieri. Infatti, a differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l’accordo siglato nel dicembre 2020, disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. - una maggiore chiarezza giuridica nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera; - la definitività dell’accordo; - i lavoratori frontalieri verranno tassati sia nel Paese di produzione del reddito che in quello di residenza fiscale. Copyright © - Riproduzione riservata