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Incentivo giovani NEET: guida all’applicazione in 12 punti

Nel decreto Lavoro, è stato predisposto un nuovo incentivo, di natura economica, in caso di assunzione, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani under 30 che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione. Quali sono le caratteristiche dell’agevolazione?

Con l’art. 27 della legge n. 85/2023, di conversione del D.L n. 48/2023 (decreto Lavoro), è stato predisposto un nuovo incentivo, di natura economica, in caso di assunzione, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani under 30 che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione. A seguito della pubblicazione della circolare INPS n. 68 del 21 luglio 2023, che ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo, riepiloghiamo tutte le caratteristiche presenti nell’agevolazione.

RiferimentiArticolo 27, della legge n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 INPS, circolare n. 68 del 21 luglio 2023
Datore di lavoroPrivato, a prescindere dalla circostanza che assuma la natura di imprenditore, ivi compreso il settore agricolo
PeriodoNuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023
Rapporto di lavoroTipologie contrattuali incentivabili: - contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-time); - contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia in staff leasing che a termine); - contratto di apprendistato professionalizzante
LavoratoriGiovani in possesso delle seguenti condizioni: a) età inferiore ai 30 anni (alla data di assunzione): 1) per i giovani tra i 25 e i 29 anni, deve essere presente, alternativamente, uno dei seguenti elementi: - privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017); - non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; - abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; - se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% (vedi decreto interministeriale n. 327/2022). b) NEET: non lavora e non è inserito in corsi di studi o di formazione; c) registrati al Programma «Garanzia Giovani», oppure inseriti nel Patto di servizio cd. GOL (Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori”)
Incentivo60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: - si tratta di un incentivo di tipo economico, da parametrare alla retribuzione erogata al nuovo assunto e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro; - è corrisposto, a domanda, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa; - in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, il beneficio fruibile rimarrà condizionato all’orario inizialmente previsto. Viceversa, in caso di diminuzione dell’orario di lavoro, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto
Durata- 12 mesiL’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025
Procedura di richiesta dell’incentivo1) domanda preliminare di ammissione all’incentivo all’INPS attraverso il modulo INPS di istanza on line “NEET23”a) disponibile, dal 31 luglio 2023, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale www.inps.it b) nel modulo di istanza dovranno essere indicate le seguenti informazioni: - i dati del lavoratore; - la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa (in quanto le risorse sono suddivise per Regione); - l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - l’indicazione della tipologia di rapporto (in caso di part-time, la percentuale oraria); - se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni; - il possesso dei requisiti per la fruizione dell’incentivo. 2) nei 5 giorni successivi l’INPS: - effettua una verifica sul possesso dei requisiti in capo al lavoratore (es. iscrizione a Garanzia Giovani); - calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata; - comunica (tramite email e notifica nell’area MyINPS) la disponibilità (o meno) delle risorse per l’accesso all’incentivo. 3) dalla risposta positiva scattano 7 giorni (termine perentorio) entro i quali il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo (qualora non l’avesse già assunto); 4) nei successivi 7 giorni il datore di lavoro deve comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto. In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente perde l’agevolazione. L'incentivo è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.- le domande pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione (ad iniziare dal 1° giugno 2023).
SospensioneIl periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Si ricorda che l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.
CumulabilitàCumulabile con tutti gli incentivi/esoneri previsti dalla normativa vigente (compreso “under 36”). - in caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
EsclusioniL’incentivo non si applica: - lavoro domestico; - contratto di lavoro intermittente; - prestazioni di lavoro occasionale; - apprendistato di primo livello; - apprendistato di alta formazione e di ricerca; - trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a termine; - assunzione di giovani da occupare in Paesi extra comunitari non convenzionati.
Condizioni aziendaliL’agevolazione è subordinata: - al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del D.L.vo n. 150/2015); - al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006); - alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione; - al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno: 1. no per il datore di lavoro che ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea; 2. no qualora sia un’impresa in difficoltà.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/31/incentivo-giovani-neet-guida-applicazione-12-punti

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