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Archivio newsGestione separata INPS: come funziona la nuova procedura informatica per l’iscrizione
Per liberi professionisti, parasubordinati e altre categorie di lavoratori obbligati all’iscrizione presso la Gestione separata INPS è prevista una nuova procedura in caso di omissione. Nonostante il servizio sia operativo da diverso tempo, sono ancora oggi numerosi i lavoratori non iscritti ma con contribuzione accreditata presso la Gestione separata. In merito, l’INPS ha realizzato una nuova procedura informatica, illustrata nel messaggio n. 2535/2023, che prevede un invito agli interessati e la successiva iscrizione d’ufficio in caso di inerzia. Come funziona?
L’iscrizione presso la Gestione separata INPS (art. 2 co. 26 e 27 L. n. 335/1995) è un obbligo che riguarda sia i lavoratori parasubordinati, sia i liberi professionisti privi di cassa di categoria: l’adempimento avviene attraverso il sito web dell’Istituto, con modalità che differiscono in base alla categoria di appartenenza dell’iscritto. Per i collaboratori ed i lavoratori parasubordinati in generale è disponibile, all’interno del portale INPS, il servizio "Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata": l’invio è a cura del committente; per i lavoratori autonomi, che devono provvedere direttamente, è disponibile il servizio “Iscrizione liberi professionisti”. È comunque possibile avvalersi dell’aiuto di un intermediario, come un consulente del lavoro o un commercialista. Nonostante il servizio sia operativo da diverso tempo, sono ancora oggi numerosi i lavoratori non iscritti ma con contribuzione accreditata presso la Gestione: in merito, è stata realizzata una nuova procedura informatica, illustrata nel messaggio INPS n. 2535/2023, che prevede un invito agli interessati e la successiva iscrizione d’ufficio in caso di inerzia. Soggetti obbligati Nello specifico, ricordiamo che sono obbligati all'iscrizione presso la gestione separata INPS le seguenti categorie di lavoratori: - i liberi professionisti privi di una gestione di previdenza di categoria o non obbligati o impossibilitati all’iscrizione presso la cassa professionale; - i lavoratori parasubordinati (ad es. co.co.co.); - i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro annui; - gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998); - i beneficiari di assegni di ricerca; - i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; - gli amministratori locali; - i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; - i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) con reddito superiore a 5.000 euro annui; - gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015 (o con contratti ancora in essere); - i medici con contratto di formazione specialistica; - i volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008); - gli amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; - i componenti di collegi e commissioni; - i prestatori di lavoro occasionale accessorio (cd. voucher, aboliti nel 2017); - i prestatori di lavoro retribuiti attraverso il contratto di prestazione occasionale e il libretto famiglia (D.L. n. 50/2017, art. 54 bis). Iscrizione d’ufficio Nell’ipotesi in cui non sia stata richiesta l’iscrizione presso la Gestione separata, è la nuova procedura informatica INPS ad occuparsi dell’adempimento, registrando la data di inizio attività dei lavoratori parasubordinati o dei liberi professionisti in base a specifici criteri: - per i lavoratori parasubordinati, inserisce la data di inizio attività più lontana nel tempo presente nel flusso UniEmens; - per i liberi professionisti, utilizza la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” sul modello F24 per il versamento dei contributi, oppure il primo anno di dichiarazione dei redditi. Le date indicate potrebbero però non corrispondere all'effettivo inizio dell'attività lavorativa. Questo può portare a problemi nella posizione previdenziale dell'assicurato, come ad esempio un minor numero di mesi di contribuzione. Invito alla regolarizzazione e controlli Per risolvere le discrepanze relative alla reale data d’iscrizione presso la Gestione separata, l'INPS invierà una comunicazione ai lavoratori interessati, tramite l'applicazione MyINPS o email, segnalando l'assenza di iscrizione e invitando a regolarizzare la situazione. In caso di mancata regolarizzazione, l'INPS stabilirà come data di iscrizione la più distante nel tempo tra quelle reperite: in caso di errore nella data o nel numero di contributi registrati, il lavoratore può in ogni caso procedere con l'iscrizione o contattare l'INPS tramite cassetto previdenziale per le dovute correzioni. La data di inizio attività indicata dall’interessato non può comunque essere successiva a quella risultante dall’estratto conto contributivo. Se l’interessato non è più iscritto, il controllo della data di inizio contribuzione deve essere svolto sulla base dell'estratto conto: in caso di errori, deve procedere all'iscrizione indicando la data corretta. Doppia iscrizione Per i lavoratori che contribuiscono sia come parasubordinati che come liberi professionisti, è necessaria la doppia iscrizione, per gestire correttamente le posizioni contributive; l’iscrizione non è invece necessaria per chi ha lavorato con contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia (ex voucher art. 54-bis DL 50/2017). Copyright © - Riproduzione riservata