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Archivio newsRete transeuropea dei trasporti: rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei progetti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101 di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Il decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti e ad altri progetti sui corridoi della rete centrale.
Entrerà in vigore il 16 agosto 2023 il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 1° agosto 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).Il decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine della realizzazione di: a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187; b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro. Il decreto non si applica ai progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n.1315/2013. Mentre si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso. Durata della procedura di autorizzazione La durata della procedura di autorizzazione non è superiore a quattro anni dal suo inizio. Tale periodo non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva. Può essere concessa dall’autorità designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni in casi debitamente motivati. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni. Procedura di autorizzazione Il promotore trasmette il progetto all’autorità designata o, se del caso, all’autorità comune istituita. Il termine quindi inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto l'istanza è rigettata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini più stringenti previsti dalla normativa vigente. Le autorità designate garantiscono che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione, in funzione, se del caso, della modalità di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l’attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue: a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e allivello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; c) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici. Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione Per i progetti transfrontalieri, l’autorità designata coopera con le autorità designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturità del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero. Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. Relazione Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni: a) numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto; b) durata media delle procedure di autorizzazione; c) numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine; d) creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento. La relazione è trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari. Copyright © - Riproduzione riservata
Decreto legislativo 10/07/2023, n. 101 (Gazzetta Ufficiale 01/08/2023, n.178)