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CIGO e CISOA per eventi climatici: istruzioni operative

Arrivano dall’INPS le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria e di cassa integrazione speciale operai agricoli conseguenti all’emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. L’Istituto illustra i contenuti delle disposizioni in materia di accesso alla CIGO e alla CISOA e fornisce le relative istruzioni operative e contabili.

L’INPS, con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023, illustra i contenuti delle disposizioni entrate in vigore il 29 luglio 2023 in merito alla Cigo e alla CISOA per eventi climatici e fornisce le relative istruzioni operative. CIgo nei settori edile, lapideo e dell’escavazione Anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni -rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili non trova applicazione il principio generale, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Aspetti contributivi I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Le sospensioni e le riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti. Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione Cigo esposizione a conguaglio I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus” presente in “DenunciaAziendale” il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso “L038”. In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Presentazione domande CISOA Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Anche in questo caso i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972. Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023. Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. Esposizione CISOA in PosAgri Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo “DenunciaAgriIndividuale” con i seguenti elementi: - “CodicePartTime-GOR”: 7 - “<OrePartTimeGOR”: le ore effettivamente lavorate; - - “DichGOR”: flag con valore “S”. Per il pagamento diretto della prestazione di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, i datori di lavoro dovranno utilizzare, come di consueto, l’apposito modello “SR43”. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 03/08/2023, n. 73

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/04/cigo-cisoa-eventi-climatici-istruzioni-operative

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