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Contratti a termine: regole di durata per proroghe e rinnovi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 3 agosto 2023, interviene sui rapporti di lavoro a tempo determinato, in materia di proroghe e rinnovi. Nel documento di prassi, si specifica che, ai fini della verifica del superamento dei dodici mesi rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, essendo del tutto indifferente l’eventuale presenza di un precedente rapporto contrattuale, sempre nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi.

Con l’approfondimento del 3 agosto 2023, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene in merito alle novità apportare dalla legge di conversione del decreto Lavoro alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato. In merito alla durata dei contratti a termine, la nuova normativa in vigore prevede che: - al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi (c.d. periodo a-causale); - il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015; b. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori; - è possibile utilizzare l’istituto della proroga per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Proroghe e rinnovi La legge di conversione del decreto Lavoro ha esteso anche ai rinnovi la regola della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi, come già previsto per le proroghe. I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di legge. A parere della Fondazione Studi, nel momento in cui si sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, o anche una proroga o un rinnovo di altro contratto già in essere, ai fini della verifica del superamento dei dodici mesi, e dunque della necessità di prevedere l’apposizione della causale, rileva soltanto il periodo intercorso dopo il 5 maggio 2023, essendo del tutto indifferente l’eventuale presenza di un precedente rapporto contrattuale, sempre nel rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 03/08/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/04/contratti-termine-regole-durata-proroghe-rinnovi

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