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Archivio newsPirateria on line: nuovi strumenti e procedure per tutelare il diritto d’autore
La legge sulla prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, ha l’obiettivo di contrastare gli atti di pirateria on line. Le nuove norme, che entreranno in vigore l’8 agosto, prevedono nuovi strumenti per tutelare con più efficacia il diritto d’autore, potenziando, in particolare, il potere di intervento dell’AGCOM. Cosa cambia rispetto alla disciplina esistente?
La legge sulla pirateria on line (legge n. 93/2023) consta di sette articoli. Entrando nel merito, l’art. 1 si occupa specificamente di principi. La sua portata è di indubbia rilevanza, perché demanda alla Repubblica, in tutte le sue articolazioni, una serie di compiti ed attività. In questo contesto ciò che emerge in tutta evidenza è il riconoscimento della tutela della proprietà intellettuale ed in particolare del diritto d’autore nelle sue svariate estrinsecazioni. È evidente il passo avanti che si è fatto in ambito normativo, perché, aderendo all’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale, si è passati dall’originaria elencazione delle opere dell’ingegno contenuta nella nostra Carta Costituzionale ad una specifica tutela del diritto d’autore, sancita, peraltro, anche in ambito comunitario dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (art. 17, comma II). Quali sono gli strumenti a disposizione dell’AGCOM L’art. 2 conferisce all’AGCOM notevoli poteri per reprimere la diffusione illecita di contenuti. L’Autorità in questione, infatti, può ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso ai contenuti illecitamente diffusi, tramite il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio ed il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP che siano univocamente destinati ad attività illecite. Nell’ambito di questa attività, il blocco può anche interessare ogni altro futuro nome a dominio, sottodominio, se ciò sia tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che permettano l’accesso agli stessi contenuti diffusi “contra legem” ed a contenuti della stessa natura. Riveste notevole importanza la disposizione del comma 3. In essa si prevede che, nei casi di gravità ed urgenza e nell’ipotesi in cui la violazione concerna contenuti trasmessi in diretta, “prime visioni”, programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l’Autorità può ordinare ai prestatori di servizi di bloccare l’accesso ai contenuti “incriminati”, mediante l’adozione di un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del soggetto legittimato ad attivarsi in questo ambito. Qualora il contenuto sia trasmesso in diretta, il provvedimento viene assunto, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione; qualora invece non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della stessa. In ossequio ai principi di “gradualità, proporzionalità e adeguatezza”, il procedimento cautelare abbreviato, con la previsione di mezzi di reclamo contro lo stesso viene disciplinato dall’AGCOM, con proprio regolamento.
È importante tenere presente che i destinatari del provvedimento devono effettuare la rimozione o la disabilitazione entro il termine massimo di 30 minuti dalla ricezione della notifica del provvedimento. |