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Pirateria on line: nuovi strumenti e procedure per tutelare il diritto d’autore

La legge sulla prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, ha l’obiettivo di contrastare gli atti di pirateria on line. Le nuove norme, che entreranno in vigore l’8 agosto, prevedono nuovi strumenti per tutelare con più efficacia il diritto d’autore, potenziando, in particolare, il potere di intervento dell’AGCOM. Cosa cambia rispetto alla disciplina esistente?

La legge sulla pirateria on line (legge n. 93/2023) consta di sette articoli. Entrando nel merito, l’art. 1 si occupa specificamente di principi. La sua portata è di indubbia rilevanza, perché demanda alla Repubblica, in tutte le sue articolazioni, una serie di compiti ed attività. In questo contesto ciò che emerge in tutta evidenza è il riconoscimento della tutela della proprietà intellettuale ed in particolare del diritto d’autore nelle sue svariate estrinsecazioni. È evidente il passo avanti che si è fatto in ambito normativo, perché, aderendo all’orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale, si è passati dall’originaria elencazione delle opere dell’ingegno contenuta nella nostra Carta Costituzionale ad una specifica tutela del diritto d’autore, sancita, peraltro, anche in ambito comunitario dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (art. 17, comma II). Quali sono gli strumenti a disposizione dell’AGCOM L’art. 2 conferisce all’AGCOM notevoli poteri per reprimere la diffusione illecita di contenuti. L’Autorità in questione, infatti, può ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso ai contenuti illecitamente diffusi, tramite il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio ed il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP che siano univocamente destinati ad attività illecite. Nell’ambito di questa attività, il blocco può anche interessare ogni altro futuro nome a dominio, sottodominio, se ciò sia tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, che permettano l’accesso agli stessi contenuti diffusi “contra legem” ed a contenuti della stessa natura. Riveste notevole importanza la disposizione del comma 3. In essa si prevede che, nei casi di gravità ed urgenza e nell’ipotesi in cui la violazione concerna contenuti trasmessi in diretta, “prime visioni”, programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l’Autorità può ordinare ai prestatori di servizi di bloccare l’accesso ai contenuti “incriminati”, mediante l’adozione di un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del soggetto legittimato ad attivarsi in questo ambito. Qualora il contenuto sia trasmesso in diretta, il provvedimento viene assunto, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione; qualora invece non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della stessa. In ossequio ai principi di “gradualità, proporzionalità e adeguatezza”, il procedimento cautelare abbreviato, con la previsione di mezzi di reclamo contro lo stesso viene disciplinato dall’AGCOM, con proprio regolamento.

È importante tenere presente che i destinatari del provvedimento devono effettuare la rimozione o la disabilitazione entro il termine massimo di 30 minuti dalla ricezione della notifica del provvedimento.
A tal proposito, vengono elencati i soggetti a cui l’AGCOM debba notificare il provvedimento e viene inoltre operato un distinguo tra indirizzo IP soggetto al blocco allocato in UE o fuori dell’Unione Europea. Da ultimo, l’AGCOM provvede alla trasmissione dell’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui abbia effettuato la notifica, alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Roma. Come cambiano le sanzioni L’art. 3, comma 1, innova il vigente art. 171 ter, comma 1, legge n. 633/1941, prevedendo la nuova fattispecie di cui alla lettera h) bis, che contempla la fattispecie dell’abusiva, anche con le modalità ex art. 85 bis T.U.L.P.S., della fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero della effettuazione della riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. L’art. 3, comma 2, all’art. 131 bis, comma 3, c.p. introduce il n. 4) bis, che prevede che l’offesa non possa essere considerata di particolare tenuità, in relazione alla particolare causa di non punibilità ivi prevista, per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della predetta legge. L’art. 3, comma 3, infine, innova l’art. 174 ter, comma I, della già citata legge n. 633/1941. Quali sono le ulteriori norme Gli artt. da 4 a 7 si occupano di ulteriori aspetti. Tra essi si segnala la previsione di campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare gli illeciti in materia di diritto d’autore (art. 4), la previsione di sanzioni amministrative ex art. 1, comma XXXI, terzo periodo, della legge n. 249/1997, in caso di inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell’AGCOM (art. 5) e la previsione dell’emanazione della modifica al regolamento sulla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della predetta Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 per adeguarlo al nuovo impianto normativo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (art. 6). Sempre l’art. 6 prevede la convocazione di un tavolo tecnico con gli operatori del settore, da parte dell’AGCOM in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che avrà il compito di enucleare gli aspetti tecnici ed operativi necessari per dare attuazione alle previsioni dell’’art. 2. L’importanza che viene riconosciuta a questo provvedimento trova la sua conferma nell’art. 7, in cui si prevede un aumento della pianta organica dell’AGCOM di 10 unità. Questa legge conferma l’intento del legislatore di assicurare sempre maggiore tutela alla proprietà intellettuale. La sfida è quella di garantire al titolare del diritto d’autore una protezione effettiva e tempestiva, cercando di restare sempre al passo con le implicazioni e le difficoltà tecniche introdotte dall’evoluzione tecnologica. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/03/pirateria-on-line-strumenti-procedure-tutelare-diritto-autore

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