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Archivio newsMediazione e negoziazione assistita: riconoscimento di credito d’imposta dell’onorario spettante all’avvocato
Il decreto 1 agosto 2023 del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023) determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione e dopo l'adozione del provvedimento di convalida emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023 il decreto 1 agosto 2023 del Ministero della Giustizia che stabilisce la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decereto-legge12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge10 novembre 2014, n. 162. In sostanza il decreto determina gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo. Le istanze disciplinate devono essere proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sitogiustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIE Id almeno di livello due e CNS. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere adeguatamente informato sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, del riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal decreto sono effettuate mediante la piattaforma, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto deve essere attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione e dopo l'adozione del provvedimento di convalida emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.Il credito di imposta riconosciuto dovrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento. Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste. Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero della Giustizia, decreto 01/08/2023 (Gazzetta Ufficiale 07/08/2023, n. 183)