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Archivio newsProsecuzione di fatto del contratto a termine: opportunità e limiti
Il contratto a tempo determinato è regolato dalla nuova disciplina introdotta dalla legge di conversione del decreto Lavoro, che ne ha comunque preservato alcune peculiarità. Resta invariata la disciplina della coda contrattuale, ovvero la prosecuzione di fatto di un contratto a termine oltre la data stabilita in fase di assunzione. Si tratta di un’opportunità rilevante per il datore di lavoro che può dunque, con l’accordo del lavoratore, completare l’esecuzione di una determinata prestazione fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato senza alcun adempimento formale, ma corrispondendo al lavoratore una specifica maggiorazione retributiva. Come funziona?
Quando si decide di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro ne predetermina la durata e il rapporto instaurato si estingue automaticamente allo scadere del termine inizialmente fissato. Le esigenze produttive che hanno comportato l’assunzione possono però protrarsi oltre la data stimata e non sempre con modalità di facile e puntuale individuazione. Prosecuzione di fatto Il contratto a termine, una volta giunto alla sua scadenza predeterminata, può essere rinnovato o prorogato solo se sussistono e sono comprovabili le condizioni previste dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023). In particolare, contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di a) casi previsti dai contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni dettate dai CCNL, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; c) in sostituzione di altri lavoratori. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Tale numero di proroghe, sempre e solamente 4, vale anche per i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagiona In caso di violazione delle regole sul contratto a termine il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, fermo restando i limiti di durata massima dei rapporti a tempo determinato, il rapporto di lavoro può proseguire anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, purchè il datore di lavoro corrisponda al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015).
N.B. In ogni caso, la prosecuzione di durata superiore a 30 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 50 giorni negli altri casi comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. |
Durata del contratto | Max durata coda | Trasformazione a tempo indeterminato | Incremento retribuzione | |
Primi 10 giorni | Giorni dall’11 in poi | |||
Meno di 6 mesi | Massimo 30 giorni | Dal 31° giorno in poi | + 20% | + 40% |
6 mesi esatti | Massimo 50 giorni | Dal 51° giorno in poi | + 20% | + 40% |
Più di 6 mesi | Massimo 50 giorni | Dal 51° giorno in poi | + 20% | + 40% |