Il congedo parentale è la misura più adatta alle esigenze dei neogenitori che lavorano, potendo essere articolata in mesi, giorni o anche ore. È un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, in base al quale è possibile assentarsi dal lavoro, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente, nei primi 12 anni di vita del figlio. Ci sono però delle regole da rispettare per chiederlo e soprattutto dei precisi criteri di cumulabilità da considerare. Qual è la durata complessiva? Come viene indennizzato? In quali casi è cumulabile con altri permessi?
Il congedo parentale rientra tra le misure previste a tutela della genitorialità e consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore dipendente. L’arco temporale in cui può essere fruito va dal termine del congedo di maternità obbligatorio fino al compimento dei 12 anni di età del bambino.
Il congedo parentale ad ore è un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, in base al quale è possibile assentarsi dal lavoro, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente, nei primi 12 anni di vita del figlio.
La durata del congedo complessivamente spettante aumenta fino a 11 mesi se il padre lavoratore ne usufruisce per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 7 mesi di cui almeno tre mesi continuativi. I periodi di congedo parentale indennizzabili sono in tutto pari a 9 mesi, con il primo mese retribuito all’80% per poi scendere al 30% (INPS, circolare n. 45 del 16 maggio 2023).
La contrattazione collettiva di settore ha il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
In caso di parto gemellare i periodi di congedo fruibili raddoppiano.
Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.N.B. È ammessa la fruizione di periodi di congedo giornalieri e orari alternati.
Criteri di indennizzabilitàFino a 12 anni di età del bambino l’indennità spetta, nella misura del 30% della retribuzione, per un periodo massimo di:
- 3 mesi per il padre;
- 3 mesi per la madre;
- 3 mesi alternativi tra madre e padre;
- 9 mesi per il genitore solo.
La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che, nei casi di congedo di maternità che termina a partire dal 1° gennaio 2023, la misura dell’indennità prevista per i periodi di congedo parentale fruiti dal lavoratore o dalla lavoratrice, pari al 30%, è incrementata all’80% della retribuzione per un mese, a prescindere dal fatto che ad assentarsi sia un solo genitore oppure entrambi alternativamente ed entro i 6 anni di età del bambino (INPS, circ. n. 4 del 16 gennaio 2023).
N.B. Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. |
Articolazione del congedo
Il congedo di parentale è stato nel tempo ridisegnato dal legislatore che ha scelto di attribuirgli una struttura di fruizione molto flessibile, consentendo la possibilità di frazionarlo:
- in
mesi,
- a
giorni,
- ad
ore.
Ne deriva che giornate o mesi di congedo potranno alternarsi a periodi in cui la fruizione è oraria.
La fruizione su base oraria dell’astensione facoltativa è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in adozione o affidamento) ed il calcolo delle indennità è su base giornaliera anche se la fruizione è su base oraria.
La
domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un
preavviso minimo fissato per legge in
5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima della effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro.
Cumulabilità con altri permessi
Il Testo unico sulla genitorialità esclude la cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità, quali ad esempio i riposi per allattamento o i permessi orari per assistenza ai figli disabili.
Risulta invece cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse la fruizione oraria con permessi orari per
assistenza a familiari portatori di
handicap gravi.
N.B. Non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi nè utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento (artt. 39-40D.Lgs. n. 151/2001) anche se riferiti ad un altro figlio, anche se disabile. |
Sono invece cumulabili, e quindi possono essere goduti contemporaneamente al congedo parentale ad ore, i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992) e i permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992).
Tabella: cumulabilità congedo parentale ad oreAltri permessi | Congedo parentale ad ore |
Congedo parentale ad ore per altro figlio | NO |
Permessi orari figlio disabile | NO |
Permessi giornalieri | NO |
Permessi giornalieri per altro figlio | NO |
Permessi orari caregivers | SI |
Permessi orari disabili | SI |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/09/congedo-parentale-ore-chiederlo-ammesso-cumulo-altri-permessi