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Archivio newsEsonero contributivo per i dipendenti: l’INPS spiega quando è cumulabile con altri esoneri
Con il messaggio n. 2924 del 2024, l’INPS interviene riguardo l’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e I superstiti a carico del lavoratore. L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relative alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET.
L’INPS, nel messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, si occupa dell’esonero contributivo spettante per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico nella misura di: - 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro; - 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro. L’esonero, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, si applica: - nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro; - nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro. Regole di cumulabilità L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relative alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET.
L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022. |
INPS, messaggio 10/08/2023, n. 2924