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Archivio newsCTU: requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di ufficio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale. Il regolamento è stato pubblicato con decreto 4 agosto 2023, n. 109.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023, il decreto 4 agosto 2023, n. 109 del Ministero della Giustizia che riporta il regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale. Quali sono i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale. Come compilare le domande di iscrizione Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità: a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione; b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché' sul processo e sull’attività del consulente tecnico; e) il curriculum scientifico; f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto; g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza; i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; m) l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni; n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale; o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta. Sospensione e cancellazione volontaria Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo oda una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola. Quali sono le disposizioni transitorie Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 26 agosto 2023, sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del decreto ma non sono ancora stati iscritti possono integrare le indicazioni già fornite. Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero della Giustizia decreto 04/08/2023, n. 109 (Gazzetta Ufficiale 11/08/2023, n. 187)