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Figli a carico nei nuclei vedovili: quali regole per l’assegno unico universale

L’INPS, con la circolare n. 76 del 2023, interviene in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, nella particolare ipotesi di nuclei vedovili. L’intervento dell’istituto segue l’entrata in vigore dal 1° giugno 2023 delle nuove regole per la fruizione della maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori.

Con riferimento all’assegno unico e universale per i figli a carico, l’INPS, nella circolare n. 76 del 10 agosto 2023, illustra le modalità di applicazione della maggiorazione dell’assegno con particolare riguardo ai nuclei vedovili. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. L’INPS ha garantito la maggiorazione ai nuclei vedovili per i quali la condizione di mono genitorialità si sia verificata nel corso di fruizione della prestazione e sino al termine dell’annualità di spettanza della misura di AUU.

Pertanto, ai nuclei vedovili, per i quali l’evento del decesso dell’altro genitore si sia verificato nel corso dell’anno di competenza 2022, l’agevolazione è stata corrisposta fino a febbraio 2023.
Riconoscimento della maggiorazione Per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti: - l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU; - il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato; - il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU. Integrazione della domanda in caso di decesso Il decesso di uno dei due genitori non comporta la sopravvenuta perdita dei requisiti per beneficiare dell’assegno unico e universale che rappresenta una prestazione universale a sostegno dei figli a carico. In considerazione di ciò, recentemente sono state introdotte nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori, con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico. Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con I seguenti dati: - il codice fiscale dell’altro genitore deceduto; - la data del decesso; - la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.
L’integrazione di cui sopra deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data.
Subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità: - nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento; - nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%).
Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario.
Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 10/08/2023, n. 76

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/21/figli-carico-nuclei-vedovili-regole-assegno-unico-universale

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