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Contratto di amministrazione fiduciaria: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare 10/V, fornisce chiarimenti sulle proposte evolutive presentate da Assofiduciaria in tema di contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati. Il Ministero ha ritenuto incompatibile alla normativa, l’estrapolazione dei fondi speciali per coordinarli piuttosto che con il contratto di affidamento fiduciario, con il “mandato fiduciario” che costituisce lo strumento operativo tipico delle società fiduciarie.

Con circolare n. 10/V il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti sulle proposte evolutive presentate da Assofiduciaria in tema di contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati.La proposta prendeva spunto dalle novità recate in materia di istituti di segregazione patrimoniale della legge cd. ”Dopo di Noi” ed in particolare dall’istituto dei “fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario”. Assofiduciaria ha ritenuto possibile procedere all’estrapolazione dei fondi speciali coordinandoli piuttosto che con il contratto di affidamento fiduciario, con il “mandato fiduciario” costituente lo strumento operativo tipico delle società fiduciarie. Il Ministero, esaminata la proposta contrattuale, ricorda che con nota n. 217229 del 4 luglio 2022, ha già espresso le proprie valutazioni al riguardo, evidenziando che alcuni aspetti della proposta stessa mostravano dei punti di conflitto con il quadro normativo settoriale, atteso che, in base allo stesso, nel mandato fiduciario: - i beni e diritti non sono trasferiti nella proprietà della fiduciaria, ma solo a questa intestati, rimanendo indubitabilmente la loro titolarità in capo al fiduciante; - la fiduciaria agisce sulla base di istruzioni scritte per ogni singola operazione inerente il singolo mandato. Il Ministero nella circolare chiarisce che il trasferimento della titolarità/proprietà di un bene o diritto da un fiduciante (che se ne spoglia) ad un fiduciario (che ne diventa proprietario, sia pure in via temporanea e confermata) per il perseguimento di un “programma” costituiscono aspetti caratterizzanti gli “istituti di segregazione” e pertanto quanto indicato nella nota n. 217229 risulta pienamente applicabile anche al modello contrattuale sottoposto all’attenzione del Ministero. I chiarimenti sono opportuni affinché le società fiduciarie abbiano consapevolezza di tale incompatibilità evitando di ritenere conformi alla normativa, modelli contrattuali che non lo sono, così incorrendo, inconsapevolmente, in violazioni della normativa medesima. Tenuto conto della complessità dell’attuale quadro normativo, il Ministero comunica che non ha mancato comunque di farsi parte attiva, proponendo ai propri uffici di vertice uno schema di atto normativo volto a calare gli istituti di cui si tratta nell’ambito di una disciplina propria delle società fiduciarie, nell’ottica di aumentare la flessibilità operativa e l’ambito di attività delle stesse. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero delle imprese e del Made in Italy, circolare 10/V

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/23/contratto-amministrazione-fiduciaria-chiarimenti-ministero

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