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Archivio newsApprendistato primo livello: correlazione tra lavoro e formazione
Nella nota n.1369 del 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso il proprio parere riguardo l’obbligo di individuare una specifica correlazione tra la mansione attribuita e la formazione professionale legata nel Sistema duale, nel caso di apprendistato di primo livello. Il datore di lavoro infatti è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma.
Con la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo i requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello riguardo la possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero. Apprendistato di primo livello L'apprendistato di primo livello, disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, nel coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dale istituzioni formative, mira al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore. Correlazione tra standard formativi e professionali L'Ispettorato ricorda che deve necessariamente esserci una correlazione tra standard formativi e standard professionali anche al fine di consentire all’istituzione formativa di provenienza dello student di certificare le competenze acquisite dall’apprendista. Il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”.L’Ispettorato conclde dunque che, a prescindere dalla regolamentazione regionale di riferimento, il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015. Copyright © - Riproduzione riservata
Ispettorato Nazionale del lavoro, nota 07/08/2023, n. 1369