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Archivio newsSospensione del reddito di cittadinanza: quali effetti sull’erogazione dell’assegno unico
L’INPS, con il messaggio n. 2896 del 2023, ha chiarito che l’assegno unico e universale continua ad essere erogato ai titolari del reddito di cittadinanza per i quali è prevista la sospensione della prestazione. In particolare, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Per le mensilità successive occorre presentare una nuova domanda di assegno unico, distinguendo però l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.
L’assegno unico e universale (AUU) continua ad essere erogato ai titolari del reddito di cittadinanza (Rdc) che hanno ricevuto la sospensione della prestazione. A precisarlo è l’INPS con il messaggio del 7 agosto 2023 n. 2896. Dopo l’entrata in vigore del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023), l’Istituto con precedente messaggio n. 2632/2023 ha precisato e rappresentato per coloro che sono stati destinatari del provvedimento di sospensione della misura reddito di cittadinanza (Rdc), la possibilità di presentare la domanda per il beneficio dell’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), nelle ipotesi di pagamento dell’AUU come importo integrativo del reddito di cittadinanza. I nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguiranno nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023, così come previsto dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 48/2023. I nuclei familiari con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 230/2021, pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc, non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge. Quindi dopo il D.L. n. 48/2023 nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del reddito di cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge. In tali casi la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il reddito di cittadinanza. Nuclei familiari per i quali è stato sospeso il Rdc e fruizione dell’AUU Il problema della effettiva fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di Rdc già sospesi nel mese di luglio u.s. e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e inerisce, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’assegno unico e universale anche dopo la sospensione del Rdc. Si ricordano le fattispecie di interesse per i figli compresi nella citata fascia d’età: 1) soggetti che frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) soggetti che svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro; 3)soggetti che sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) soggetti che svolgono il servizio civile universale. Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra riportate, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc. Per le mensilità successive occorre presentare una nuova domanda di AUU, distinguendo però l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata. Nuova domanda di AUU In caso di nuova domanda di AUU, l’INPS provvede a liquidare sulla carta Rdc le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione. In attesa della presentazione della domanda, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a titolo di AUU avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l’obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa all’Istituto. Fatto salvo il pagamento di quanto spettante relativamente alla mensilità di luglio, i successivi pagamenti eventualmente effettuati sulla carta Rdc, saranno effettuati in misura intera, senza subire decurtazioni. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di AUU, infatti, la prestazione familiare spetta in misura piena nelle ipotesi in cui non venga percepito il Rdc. Ciò avverrà sino alla mensilità in cui si avvia il primo pagamento della prestazione di AUU, coincidente con la mensilità successiva alla presentazione della domanda. Copyright © - Riproduzione riservata