Per i lavoratori dipendenti del settore fotolaboratori per conto terzi, ASSOFOTOLABO, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, in data 31 maggio 2023, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Più in dettaglio, il nuovo CCNL introduce importanti modifiche con riferimento ai capitoli dei minimi retributivi tabellari, del periodo di prova, della maternità, e agli istituti del preavviso, dell’assistenza integrativa, dell’apprendistato, del lavoro agile, a termine e a tempo parziale, oltre che alla previdenza integrativa. L’accordo decorre a partire dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
In data 31 maggio 2023, ASSOFOTOLABO, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi.
Minimi tabellari
I nuovi importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
Dal 1.1.2023 | Dal 1.4.2024 | Dal 1.1.2025 |
1Q | 1.377,53 | 1.412,70 | 1.454,91 |
1 | 1.377,53 | 1.412,70 | 1.454,91 |
2 | 1.242,94 | 1.274,74 | 1.312,84 |
3 | 1.098,97 | 1.126,97 | 1.160,67 |
4 | 978,84 | 1.003,84 | 1.033,84 |
5 | 865,55 | 887,67 | 914,22 |
6 | 744,23 | 763,23 | 786,03 |
7 | 625,88 | 641,88 | 661,08 |
Periodo di prova
I periodi di prova, computati in mesi di effettivo lavoro, sono i seguenti:
Qualifiche | Livelli | Durata | Proroga |
Impiegati | 1’ | 4 | 2 |
| 2’, 3’ e 4’ | 3 | 1 |
| 5’ e 6’ | 2 | 1 |
Operai | 3’, 4’ e 5’ | 2 | - |
| 6’ e 7’ | 1 | - |
Maternità
Nel periodo di astensione obbligatoria sarà corrisposta l'
intera retribuzione globale.
Ove durante tale periodo intervenga malattia, si applicheranno le
disposizioni inerenti alla
malattia qualora
più favorevoli.
Preavviso
Per gli
operai la durata del preavviso è pari ai seguenti giorni di calendario:
- livv. 3’, 4’ e 5’:
1 mese e 15 giorni (2 mesi per anzianità di servizio superiori a 10 anni);
- livv. 6’ e 7’:
1 mese.
Per gli
impiegati la durata del preavviso (che decorre dal 1’ o dal 15’ giorno del mese) è la seguente:
Anzianità di servizio fino a 5 anni- liv. 1: 3 mesi;
- livv. 2’, 3’ e 4’: 2 mesi e 15 giorni;
- livv. 5’ e 6’: 1 mese.
Anzianità di servizio oltre 5 anni- liv. 1: 6 mesi;
- livv. 2’, 3’ e 4’: 3 mesi;
- liv. 5: 2 mesi.
Assistenza integrativa
Le Parti si impegnano ad assolvere le formalità di adesione al
fondo Salute Sempre, cui saranno
iscritti automaticamente, dal
1° gennaio 2024, tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza della
copertura dal
1° aprile 2024.
Il contributo, pari a
€ 120 annui per dipendente, sarà integralmente a carico azienda.
Apprendistato
La
facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
Viene precisato che i periodi di apprendistato professionalizzante svolti per
almeno 12 mesi presso più datori di lavoro, saranno considerati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non separati da interruzioni
superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto sarà ridotta di
6 mesi fermo restando quanto previsto per il possesso del titolo di studio.
Vengono disciplinati l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione.
Lavoro a termine
Le
attività stagionali alle quali si applica la disciplina della riassunzione a termine sono quelle relative alla celebrazione di matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ecc., alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere, alle feste di S. Valentino; della mamma e del papà, alla preparazione di fotocalendari e prodotti natalizi e quelle coinvolte con l’impegno scolastico.
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro a termine che periodi in somministrazione, qualora la somma dei periodi di lavoro nelle
2 tipologie superi i
48 mesi complessivi anche non consecutivi (comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita), acquisiscono il diritto all’
assunzione a
tempo indeterminato nella misura del
40%.
Lavoro a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto e la sua eventuale trasformazione devono avvenire con il consenso delle parti e devono essere stipulate per iscritto, con indicazione delle mansioni, della distribuzione dell’orario di lavoro nonché degli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno.
Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
A livello aziendale, si potranno definire
particolari modalità di
concessione del
part-time. La
trasformazione può anche essere
pattuita per una
durata determinata.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato.
Con il consenso del lavoratore è consentito lo svolgimento di
lavoro supplementare, fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale e le ore di supplementare prestate saranno gestite tramite la flessibilità.
È facoltà delle parti apporre
clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale e/o la variazione in aumento della prestazione (in tal caso nel limite massimo del
50% dell’
orario contrattuale). Le clausole possono essere attivate dall’azienda con un
preavviso minimo di
2 giorni e devono prevedere (qualora non richieste dal lavoratore) una
maggiorazione forfettaria del
10%.
Il lavoratore può revocare le clausole elastiche nei casi di cui all'art. 8, c. da 3 a 5, D.Lgs. n. 81/2015 e nel caso di lavoratori studenti.
Lavoro agile
Viene previsto il ricorso al lavoro agile, con rinvio al D.Lgs. n. 81/2017, che si realizza mediante accordo tra le parti.
Fatto salvo il
diritto alla
disconnessione, il
lavoratore deve essere
contattabile durante il proprio
orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di lavoro e/o degli accordi tra le parti. Eventuali
impedimenti dovranno essere
tempestivamente comunicati.
Previdenza integrativa
Possono iscriversi a
Byblos anche i
lavoratori stagionali che abbiano svolto
almeno 4 mesi di lavoro.
Dal
1° giugno 2023 il contributo a carico azienda è elevato all’
1,3% della retribuzione utile per il TFR.
Informazioni sul rapporto di lavoro
Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2022 e del D.L. n. 48/2023, l’azienda mette a disposizione del personale (anche mediante pubblicazione sul sito
web), il testo dei contratti nazionali, territoriali o aziendali applicabili.
Decorrenza
L’accordo decorre dal
1° gennaio 2023 e scadrà il
31 dicembre 2025.
Copyright © - Riproduzione riservata
CCNL 31/05/2023
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/30/fotolaboratori-conto-terzi-rinnovo-ccnl