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Archivio newsLavoratori dello spettacolo: a chi spetta e come funziona la nuova indennità di discontinuità
Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori che operano nel settore dello spettacolo e che nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda dichiarano un reddito non superiore a euro 25.000. E’ quanto previsto dallo schema di decreto legislativo approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto. La misura sarà operativa dal a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tutelare tale categoria di lavoratori, non solo subordinati, nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Quali sono i requisiti richiesti per la fruizione? Come cambia la contribuzione per i lavoratori destinatari della nuova misura?
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 28 agosto ha approvato lo schema di decreto legislativo che introduce una indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 106/2022. L’art. 2 della sopra richiamata legge 106 delega il Governo ad adottare un provvedimento recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo che, tenendo conto delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, riconosca un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva. indennità di discontinuità: importo e beneficiari Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - una indennità denominata “indennità di discontinuità” a favore dei lavoratori, non solo subordinati, che operano nel settore dello spettacolo e che nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda dichiarano un reddito non superiore a 25.000 euro. Ne possono beneficiare: - i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - i lavoratori subordinati che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli di cui alla lettera a) dell’art.2, c.1, del D.lgs. n. 182/1997; - i lavoratori subordinati di cui alla lettera b),dello stesso c.1 dell’art. 2, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023; - i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non sono destinatari della indennità di disponibilità. Requisiti Per fruirne occorre che i richiedenti abbiano i seguenti requisiti: a) essere cittadino dell’Unione europea; b) essere residente in Italia da almeno un anno; c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno; e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2015; g) non essere titolare di trattamento pensionistico Misura e durata L’indennità giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità e può essere riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all’art. 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Per le giornate riconosciute è previsto l’accredito figurativo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 182/1997, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione. L’indennità non è cumulabile con altre indennità quali quelle per maternità, malattia, infortunio o con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, compresa quindi la NASPI così come con l'assegno di inclusione. I lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. Aumenta la contribuzione A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori destinatari della nuova misura è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Copyright © - Riproduzione riservata