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Danno biologico: prestazioni con rivalutazione all’ 8,1%

Con decorrenza dal 1° luglio 2023, su proposta del Presidente dell’INAIL, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati nella misura dell’1,9%. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con D.M. n. 105 del 31 agosto 2023.

l Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il D.M. n. 105 del31 agosto 2023, registrato dalla Corte dei Conti, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2023, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 116 del 15 maggio 2023. In base al decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2023 sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dello 8,1%. Il danno biologico indica la quota di integrità fisica che l’organismo perde a causa di un evento e che viene risarcita dall’INAIL attraverso l’erogazione di una prestazione che si differenzia in base al grado di danno subito. Qualora la misura del danno biologico sia compresa da 6 a 15 punti, si prevede che venga erogata una prestazione una-tantum, quantificata anche in base all’età del soggetto che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 31/08/2023, n. 105

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/02/danno-biologico-prestazioni-rivalutazione-8-1

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