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CCNL settore terziario - attività collaterali: siglato il rinnovo per il prossimo triennio

Per i lavoratori dipendenti delle aziende appartenenti al settore terziario - attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, CONFIMPRESEITALIA, FESICA-CONFSAL e CONFSAL, in data 20 luglio 2023, hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Il nuovo CCNL avrà i suoi effetti a valere per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. Il contratto in oggetto introduce importanti modifiche, in particolare, con riferimento ai minimi retributivi tabellari, all’indennità di vacanza contrattuale e agli istituti del lavoro straordinario e della riduzione annua.

In data 20 luglio 2023 CONFIMPRESEITALIA con FESICA-CONFSAL e CONFSAL hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa. Campo di applicazione Viene ampliato con l’attività di allestimento palchi e l’organizzazione di eventi. Periodo di prova Non è assoggettabile ad un nuovo periodo di prova il lavoratore che viene riassunto entro 2 anni con la medesima qualifica presso la stessa azienda in cui abbia già superato il periodo di prova. Minimi tabellari La paga base nazionale conglobata viene rivalutata con decorrenza dal 1° luglio 2023 nei seguenti importi:

LivelliImporti mensili
QA2.191,42
QB1.824,39
I1.715,35
II1.589,05
III1.465,12
IV1.408,32
V1.364,51
VI1.337,52
Le Parti rivaluteranno annualmente gli importi della paga base nazionale conglobata in base alla variazione media annuale dell'indice Nic con tabacchi. La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del contratto sarà la differenza tra la variazione media annuale (gennaio/dicembre) dell'indice Nic con tabacchi nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto. Bilateralità Le prestazioni previste dal sistema bilaterale sono un diritto contrattuale di ogni lavoratore, che matura nei confronti delle aziende non aderenti alla bilateralità il diritto all'erogazione diretta delle prestazioni. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. pari a € 30, per 13 mensilità, non riproporzionato in caso di part-time e incidente su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti ed escluso il T.F.R.Indennità di vacanza contrattuale Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza del contratto, ai lavoratori sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma (se successiva ai 3 mesi suddetti) un elemento provvisorio della retribuzione di importo pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato alla paga base nazionale conglobata vigente comprensiva degli scatti di anzianità (elevato al 50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale). Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo l'i.v.c. cessa di essere erogata. Indennità di cassa Viene introdotto il diritto di rivalsa del lavoratore in caso di contestazione per ammanchi. Quattordicesima mensilità Se non sostituita dal premio di risultato, la quattordicesima va erogata in unica soluzione, entro il 12 luglio, nella misura della retribuzione in atto nel mese di giugno. Lavoro straordinario Il limite al lavoro straordinario è elevato a 250 ore annue. Riduzione annua I permessi per riduzione di orario sono elevati a 32 ore annue e confluiscono nella banca ore formazione. Banca ore formazione Per favorire l’aggiornamento e la qualificazione/riqualificazione professionali, viene istituita una banca ore, in cui confluiscono i ROL e i permessi per ex festività non fruiti entro l’anno di maturazione. I permessi sono utilizzabili - ad ore - per i 12 mesi successivi; decorso tale termine, le ore vengono pagate unitamente alla mensilità immediatamente successiva con la quota della normale retribuzione attualizzata, maggiorata del 25%. Ferie Le aziende possono istituire la banca delle ferie solidali, attraverso cui i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso, a colleghi affetti da grave patologia oncologica riconosciuta oppure che debbano assistere figli minori, coniuge o convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute. La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per anno, che eccedano comunque il periodo minimo di 4 settimane annuali e la richiesta di utilizzo può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte. Permessi retribuiti Il lavoratore ha diritto a 16 ore di permessi retribuiti all'anno - fruibili sia su base giornaliera che oraria - per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Detti permessi non sono monetizzabili né cumulabili in caso di mancata fruizione e non possono confluire nella banca ore formazione. Assistenza integrativa Viene precisato che l’E.d.r. sostitutivo del contributo alla Mutua MBA (€ 40) rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il T.F.R. L’importo non è riproporzionato in caso di part-time. Lavoro a termine Il periodo di prova previsto per i rapporti a tempo indeterminato viene riproporzionato alla durata. Con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro non può superare i 24 mesi. Nel computo vanno inclusi i periodi nell'ambito di somministrazione. I 12 mesi di acausalità possono essere superati per ragioni di carattere sostitutivo, tecnico organizzativo e produttivo (riportate in modo esaustivo nel contratto di lavoro) e in tutte le assunzioni per attività connesse a campagne vendita in showroom o presso negozi stagionali o temporary store, partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere, attività a carattere stagionale o straordinario, attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni quali eventi promozionali spettacoli o eventi pubblici. Possono essere stipulati contratti a termine in regime di deroga assistita, con durata massima 12 mesi. Lavoro a tempo parziale Viene meno il limite minimo di orario per lo svolgimento di part-time (5 ore settimanali). Nel part-time verticale o misto il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione con corresponsione della retribuzione intera. Nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale possono essere concordate fra le parti all'atto del passaggio stesso le condizioni per il rientro a tempo pieno e l'impresa per completare il normale orario di lavoro può assumere altro personale fino al termine del periodo concordato col lavoratore sostituito. Nei casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare, i ratei di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione nei due distinti periodi, salvo che non sia stata adottata la retribuzione globalizzata, comprendenti l'incidenza di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione della premialità e del welfare aziendale, forfettizzata al 30%. In caso di applicazione di clausole elastiche o flessibili, fermo restando il preavviso di 72 ore, il lavoratore può anche accettare la modifica comunicata ad horas. Lavoro intermittente La durata massima di 400 giorni nell'arco di 3 anni solari non si applica ai settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Tra le attività che consentono il ricorso all'istituto è inserita quella di supporto/servizi in occasione di eventi e spettacoli pubblici L’indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione mensile, è esplicitata nel contratto di assunzione ed è divisibile per quote orarie (utilizzando il divisore utilizzato per la generalità dei lavoratori). Decorrenza Il nuovo CCNL decorre dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2026. Copyright © - Riproduzione riservata

CCNL 20/07/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/06/ccnl-settore-terziario-attivita-collaterali-siglato-rinnovo-prossimo-triennio

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