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Il volontario nella riforma dello sport: modalità di gestione e trattamento fiscale e assicurativo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo bis prende definitivamente forma la riforma dello sport. In particolare, vengono riscritte le regole applicabili nell’ambito delle prestazioni rese dai volontari con riferimento alla gestione ed al trattamento economico. L’attività, effettuata nell’ambito delle attività istituzionali, deve consistere nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport e deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Quanto al trattamento economico, per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate le spese sostenute e documentate. Come gestire correttamente i rimborsi spese? Quali sono le regole in merito agli aspetti assicurativi?

L’articolata riforma dello sport, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023) e che di fatto chiude il “cerchio”, nell’andare a riscrivere le regole applicabili nell’ambito delle prestazioni di lavoro, tra i suoi principi cardini ne introduce uno secondo cui la prestazione a favore delle società sportive può essere svolta a titolo oneroso, configurando pertanto un rapporto di lavoro, o a titolo gratuito, rientrando nella disciplina del volontario. Viene, infatti, stabilito che la prestazione può essere svolta: - a titolo oneroso, ovvero da colui che percepisce un corrispettivo per l’attività sportiva svolta sia nel mondo professionistico che amatoriale; - a titolo gratuito ovvero da colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate. Ma nel caso dei volontari, quali sono le regole di gestione? Come gestire correttamente i rimborsi spese? Le prestazioni sportive dei volontari L’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. La norma pertanto va a definire i requisiti essenziali per inquadrare la figura del volontario, andando a precisare che l’attività svolta: - deve essere svolta nell’ambito delle attività istituzionali; - consiste nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport; - deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Il secondo comma si occupa del trattamento economico. Per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente: - le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. - rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche. Abbiamo visto che tra le spese rimborsabili in modalità piè di lista vengono previste anche le spese di trasporto. In tale ipotesi, le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal Ministero delle finanze (circ. 27/1986) in relazione all’applicazione della l. n. 80/1986 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica. Non assume, invece, rilevanza la sede dell’organismo erogatore. Rispetto alla disciplina in vigore fino al 30 giugno 2023, dal 1° luglio è previsto il solo rimborso spese a piè di lista, senza alcuna possibilità di riconoscere eventuali indennità forfettarie di trasferta. Sul tema dei rimborsi spese per i volontari, il decreto Correttivo bis appena entrato in vigore prevede che potranno essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; quale misura alternativa, viene ammessa la possibilità del rimborso anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Alcune criticità operative La norma allo stato attuale evidenzia, a parere di chi scrive, alcune criticità. In particolare, non è chiarito qual è il trattamento applicabile agli eventuali rimborsi per spese sostenute entro il comune di residenza. Sono da considerarsi reddito? E se così fosse che tipologia di reddito sarebbe non essendo previsto a monte un corrispettivo? Incompatibilità La norma prevede espressamente che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Viene pertanto sancita un’assoluta incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo con cui il volontario collabora. Va evidenziato che i volontari non necessariamente sono identificati negli associati, essendo infatti ammessa l’esistenza di associati che non operano all’interno e in favore del loro sodalizio sportivo. Per converso, appare plausibile ritenere che un tesserato che presti la propria opera a titolo gratuito, necessariamente debba essere considerato un volontario. La figura del volontario e i pubblici dipendenti La figura del volontario assume particolare importanza per i pubblici dipendenti i quali, se operano in qualità di volontari ovvero se prestano la propria attività fuori dagli orari di lavoro a favore di società e associazioni dilettantistiche, potranno continuare ad operare nello sport previa comunicazione all’amministrazione di competenza. Obbligo assicurativo Per quanto riguarda gli aspetti assicurativi, viene previsto l’obbligo da parte degli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/06/volontario-riforma-sport-modalita-gestione-trattamento-fiscale-assicurativo

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