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Archivio newsAnticipazione TFS e TFR: nuove regole e procedure
Nella circolare n. 79 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dall’1 febbraio 2023. L’Istituto, dopo aver riepilogato I requisiti di accesso alla prestazione, esamina i casi di esclusione, definisce l’Importo erogabile a titolo di anticipazione del TFS/TFR e il tasso di interesse. Dettagliate anche le nuove modalità di presentazione della domanda.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 79 del 7 settembre 2023, che riguarda l’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie: - titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione; - soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente. Importo erogabile Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. È possibile l’erogazione del finanziamento anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni. L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative. Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. E’ possibile per l’iscritto chiedere di utilizzare l’importo del finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione unitaria (mutui ipotecari, piccoli prestiti, prestiti pluriennali); in tale caso è possibile procedure soltanto qualora l’importo dell’anticipazione, al netto di interessi e spese di amministrazione ed eventualmente decurtato dell’importo delle morosità da recuperare e dei relativi interessi, sia pari o superiore all’importo necessario a estinguere i finanziamenti indicati. Nel caso in cui sia possibile l’estinzione solo di alcuni dei finanziamenti indicati dal richiedente, si procede con l’estinzione prioritaria di quelli estinguibili di importo maggiore. Tasso di interesse e spese di amministrazione Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. Gli interessi sono calcolati in funzione delle scadenze di esigibilità degli importi di TFS/TFR oggetto di cessione e desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto, considerando anche i tempi previsti per l’accredito delle relative somme, ossia 3 mesi dalla esigibilità della prima rata del TFS/TFR e 30 giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata. Gli interessi saranno successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di restituzione delle somme a favore della Gestione unitaria da parte degli Enti erogatori del TFS/TFR. A tale riguardo si evidenzia che: le sole eccedenze trattenute per un importo superiore a 12,00 euro sono restituite ai beneficiari della prestazione; eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione unitaria, da parte dell’Ente erogatore del TFS/TFR, comportano l’addebito esclusivo al medesimo Ente erogatore di interessi di mora, qualora di importo superiore a 12,00 euro; Presentazione della domanda La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS: “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”. In caso di anticipazione del TFS/TFR il richiedente deve indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione; in caso di più datari di lavoro “successivi” è necessario indicare l’ultimo, in ordine temporale. L’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione Proposta di cessione L’iscritto a cui è stata comunicata la disponibilità della bozza di proposta di cessione ha 30 giorni di tempo per visionarla nella propria area personale del portale dell’INPS, farla propria e trasmettere la proposta di cessione all’Istituto. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità della bozza di proposta di cessione senza che l’iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda viene considerata definita per rinuncia al finanziamento. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 07/09/2023, n. 79
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/08/anticipazione-tfs-tfr-nuove-regole-procedure