Per i lavoratori dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo settore, CONFIMPRESEITALIA, FESICA-CONFSAL e CONFSAL, con la firma dell’accordo del 20 luglio 2023, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, a valere per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026. Il nuovo CCNL introduce importanti modifiche, in particolare, con riferimento al campo di applicazione, al periodo di prova, ai minimi retributivi tabellari, all’indennità di vacanza contrattuale e agli istituti della quattordicesima mensilità, del lavoro straordinario e della riduzione annua.
In data 20 luglio 2023, CONFIMPRESEITALIA, FESICA-CONFSAL e CONFSAL hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del terzo settore.
Campo di applicazione
Vengono escluse le associazioni sportive in genere e di gestione impianti sportivi.
Periodo di prova
Non è assoggettabile a un nuovo periodo di prova il lavoratore che viene riassunto entro 2 anni con la medesima qualifica presso la stessa associazione in cui abbia già superato il periodo di prova.
Minimi tabellari
La paga base nazionale conglobata viene rivalutata con decorrenza dal 1° luglio 2023 nei seguenti importi:
Livelli | Importi mensili |
Dirigente | 2.738,39 |
Q | 2.190,64 |
I | 1.862,15 |
II | 1.752,58 |
III | 1.642,58 |
IV | 1.533,54 |
V | 1.423,98 |
VI | 1.314,40 |
Le Parti
rivaluteranno annualmente gli importi della paga base nazionale conglobata in base alla variazione media annuale dell'
indice Nic con
tabacchi. La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del contratto sarà la differenza tra la variazione media annuale (gennaio/dicembre) dell'indice Nic con tabacchi nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto.
Bilateralità
Le prestazioni previste dal sistema bilaterale sono un diritto contrattuale di ogni lavoratore, matura nei confronti delle aziende non aderenti alla bilateralità il diritto all'erogazione diretta delle prestazioni. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un
E.d.r. pari a
€ 30, per
13 mensilità, non riproporzionato in caso di
part-time e incidente su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti ed escluso il T.F.R.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo
3 mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza del contratto, ai lavoratori sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma (se successiva ai 3 mesi suddetti) un elemento provvisorio della retribuzione di importo pari al
30% del tasso di inflazione programmato applicato alla paga base nazionale conglobata vigente comprensiva degli scatti di anzianità (elevato al
50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale). Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo l'
I.V.C. cessa di
essere erogata.
Quattordicesima mensilità
Se non sostituita dal premio di risultato, la quattordicesima va erogata in
unica soluzione,
entro il
12 luglio, nella misura della retribuzione in atto nel mese di giugno.
Lavoro straordinario
Il limite al lavoro straordinario è elevato a
250 ore annue.
Riduzione annua
I permessi per riduzione di orario sono elevati a
32 ore annue e confluiscono nella banca ore formazione (v. infra).
Banca ore formazionePer favorire l’aggiornamento e la qualificazione/riqualificazione professionali viene istituita una banca ore, in cui confluiscono i ROL ed i permessi per ex festività non fruiti entro l’anno di maturazione. I permessi sono
utilizzabili -
a ore - per i
12 mesi successivi; decorso tale termine, le ore vengono pagate unitamente alla mensilità immediatamente successiva con la quota della normale retribuzione attualizzata, maggiorata del
25%.
Ferie
Le aziende possono istituire la
banca delle
ferie solidali, attraverso cui i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso a colleghi affetti da
grave patologia oncologica riconosciuta oppure che debbano assistere figli minori, coniuge o convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute. La cessione potrà essere al massimo di
10 giorni complessivi per anno, che eccedano comunque il periodo minimo di
4 settimane annuali e la richiesta di utilizzo può essere avanzata per un massimo di
15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a
2 volte.
Permessi retribuiti
Il lavoratore ha diritto a
16 ore di permessi retribuiti all'anno - fruibili sia su base giornaliera che oraria - per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Detti permessi non sono monetizzabili né cumulabili in caso di mancata fruizione e non possono confluire nella banca ore formazione.
Assistenza integrativa
Viene precisato che l’E.D.R. sostitutivo del contributo alla
Mutua MBA (
€ 40) rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il T.F.R. L’importo non è riproporzionato in caso di
part-time.
Lavoro a termine
Il
periodo di prova previsto per i rapporti a tempo indeterminato viene riproporzionato alla durata.
Con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore per effetto di una successione di contratti conclusi per mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro non può superare i
24 mesi. Nel computo vanno inclusi i periodi nell'ambito di somministrazione.
I
12 mesi di
acausalità possono essere superati per ragioni di carattere sostitutivo, tecnico organizzativo e produttivo (riportate in modo esaustivo nel contratto di lavoro) e in tutte le assunzioni per attività connesse a campagne vendita in
showroom o presso negozi stagionali o
temporary store, partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere, attività a carattere stagionale o straordinario, attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni quali eventi promozionali spettacoli o eventi pubblici.
Possono essere stipulati contratti a termine in regime di deroga assistita, con durata massima
12 mesi.
Lavoro a tempo parziale
Viene meno il limite minimo di orario per lo svolgimento di
part-time (
5 ore settimanali).
Nel
part-time verticale o misto il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione con corresponsione della retribuzione intera.
Nel caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, possono essere concordate fra le parti all'atto del passaggio stesso le condizioni per il rientro a tempo pieno e l'associazione per completare il normale orario di lavoro può assumere altro personale fino al termine del periodo concordato col lavoratore sostituito. Nei casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione nei due distinti periodi, salvo che non sia stata adottata la retribuzione globalizzata, comprendenti l'incidenza di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione della premialità e del
welfare aziendale, forfettizzata al
30%.
In caso di applicazione di clausole elastiche o flessibili, fermo restando il
preavviso di
72 ore, il lavoratore può anche accettare la modifica comunicata
ad horas.
Lavoro intermittente
La durata massima di
400 giorni nell'arco di
3 anni solari non si applica ai settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
L’indennità di disponibilità è pari al
20% della retribuzione mensile, è esplicitata nel contratto di assunzione ed è divisibile per quote orarie (utilizzando il divisore utilizzato per la generalità dei lavoratori).
Decorrenza
Il nuovo CCNL decorre a valere dal
1° luglio 2023 al
30 giugno 2026.
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CCNL 20/07/2023
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/09/ccnl-associazioni-terzo-settore-firmato-rinnovo-2023