News
Archivio newsRiforma dello sport: tutte le regole per gestire il rapporto di lavoro subordinato
La figura del lavoratore sportivo assume un ruolo centrale nella riforma della disciplina, in vigore dal 1° luglio, e dopo le ultime modifiche introdotte dal decreto correttivo bis. Ma quali sono le regole per la gestione del rapporto di lavoro subordinato? In particolare, si prevede la costituzione del rapporto mediante assunzione diretta, con forma scritta e deposito entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza. Inoltre, l’accordo deve essere predisposto sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Rispetto all’ordinario rapporto di lavoro subordinato quali norme non si applicano?
Con l’entrata in vigore del decreto correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023) si chiude il “cerchio” sulla riforma dello sport e in particolare sulla disciplina del rapporto di lavoro nello sport. Lo scorso 1° luglio 2023 sono entrati in vigore definitivamente tutti i decreti legislativi relativi alla revisione organica della disciplina. Un ruolo centrale lo assume la figura centrale del lavoratore sportivo che viene disciplinato nel D.Lgs. n. 36/2021 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023. Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, la norma elemina la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico per il rapporto di lavoro, e andando a prevedere, all’art. 25, una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo. Lavoratore sportivo che diventa tale nel momento in cui la sua attività svolta preveda il diritto a percepire un corrispettivo e che lo differenzia dalla figura del volontario ovvero di colui che non ha diritto a percepire alcun compenso ma il mero rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico/attività. Chi è il lavoratore sportivo La figura del lavoratore sportivo viene individuata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato» Prosegue, inoltre, l’art. 25 nel far rientrare nella disciplina del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Per quanto riguarda le specifiche mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, queste saranno approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e tale elenco sarà tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente Resta confermato che: - non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinatI; - i collaboratori amministrativo gestionali non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi. Una volta definito il lavoratore sportivo, il legislatore stabilisce che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un - rapporto di lavoro subordinato; - rapporto di lavoro autonomo; - rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc). Con il correttivo bis è stata prevista la possibilità da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale. Il rapporto di lavoro subordinato sportivo Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, secondo le intenzioni del legislatore nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2094 c.c., salvo l’ipotesi in cui ricorrano le condizioni, per l’attivazione di un contratto di lavoro autonomo. Relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo nel professionismo si evidenzia che l’art. 27: - prevede la costituzione del rapporto mediante assunzione diretta; - impone la forma scritta ad substantiam e dovrà essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta; - l’accordo deve essere predisposto sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (o dalla Disciplina Sportiva Associata) di riferimento e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale; - Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Per quanto riguarda la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato sportivo applicabile al settore professionistico che amatoriale, alla luce della peculiarità del settore e dell’attività svolta, il legislatore ha voluto introdurre una eccezione al contratto di lavoro a tempo determinato rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2015. Viene, infatti, previsto che - il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto; - è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva; - non trovano applicazioni gli articoli sul contratto a termine “ordinario” previsti dall’art. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015. Esclusione di alcune norme e istituti particolari Un ulteriore particolarità del lavoro sportivo rispetto all’ordinario rapporto di lavoro subordinato è data dal fatto che viene prevista la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato. Non trova, infatti, applicazione al rapporto di lavoro subordinato sportivo: - l. 300/70: art. 4 (impianti audiovisivi), art. 5 (accertamenti sanitari) e art. 18 (tutela in caso di licenziamento); - l. 604/66: norme sui licenziamenti individuali; - l. 108/90: art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno), art. 4 (area di non applicazione), art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali); - l. 223/91: art. 24 norme in materia di riduzione di personale; - il D.Lgs. n. 23/2015: disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti; - l’art. 2103 c.c; - la possibilità di inserire clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Con il correttivo bis è stata eliminata la parte che prevedeva la non applicazione della l. n. 92/2012 e in particolari dell’art. 1 commi da 47 a 69 relativi alle disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore. Copyright © - Riproduzione riservata