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Archivio newsInfortunio o malattia professionale: rivalutate le rendite per i settori industria, navigazione e agricoltura
L’INAIL, con la circolare n. 40 del 2023, provvede a rivalutare le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con riferimento al settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. La rivalutazione annuale ha decorrenza dal 1° luglio 2023. A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è infatti rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all'anno precedente.
L’INAIL, con la circolare n. 40 del 12 settembre 2023, aggiorna l’importo delle prestazioni spettanti ai soggetti assicurati nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Su tali importi è necessario operare una rivalutazione annuale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all'anno precedente, pari per l’anno 2023 all’8,1%. Rendite per inabilità permanente Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,53. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima (euro 19.221,30). Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95. Una tantum caso morte Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2023, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato, nella misura di euro 11.612,92. Assegno per assistenza personale continuativa L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 632,94. Copyright © - Riproduzione riservata
INAIL, circolare 12/09/2023, n. 40