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CIGO e CISOA per emergenza climatica: a chi spetta e come chiederla

Il disegno di legge per la conversione del D.L. n. 98 del 2023 è stato approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati nella seduta del 13 settembre. Il decreto, per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, prevede specifiche disposizioni in merito ai trattamenti di CIGO e CISOA. Viene, infatti, introdotta una deroga transitoria per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria chiesti dalle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Prevista, inoltre, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato ai casi in cui l’attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Come si applicano le disposizioni?

La Camera dei Deputati, nella seduta del 13 settembre, ha approvato la legge di conversione del D.L. n. 98/2023 nel testo trasmesso dal Senato il 4 agosto 2023. Il provvedimento contiene misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, fra cui alcune norme in deroga ai trattamenti di CIGO e di CISOA, oltre che la previsione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’adozione di misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Interventi per la CIGO L’art. 1 introduce una deroga transitoria per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria chiesti dalle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 dovute a casi di eccezionale emergenza climatica. L’applicazione della deroga comporta che ai suddetti trattamenti: 1) non si applicano le disposizioni dell’art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti dalle imprese di cui all’art. 10, dello stesso D.Lgs. n. 148, comma1, lettere m) n) o), richieste quindi da m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivit5à di escavazione. 2) per le tipologie di richiesta di cui sopra non si applica il contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 che, come noto, fissa il contributo in misura variabile dal 9 al 15 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, a seconda della durata dei periodi integrazione richiesti nel quinquiennio. L’INPS, con il messaggio 2729 del 20 luglio 2023 ha già avuto modo di precisare che: - in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale; - il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 tenendo però presente che , ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa. Con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 lo stesso Istituto ha evidenziato che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili, non trova applicazione il principio generale, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. CISOA per gli agricoli L’art. 2 decreto in commento estende, in via transitoria, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. La previsione di applica ai lavoratori agricoli -quadri, impiegati e operai- assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche in apprendistato, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Limitatamente al periodo tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, se la causale è di intemperie stagionali o eventi comunque non imputabili ai datori di lavoro o ai lavoratori, le disposizioni già previste per i casi di sospensione per intere giornate si applica anche in caso di dimezzamento dell’orario giornaliero. Per il medesimo periodo 29 luglio - 31 dicembre 2023 i periodi di trattamento concessi per i predetti eventi sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972. Essendo fissata la data di inizio dell’operatività, le norme speciali non si applicano per le sospensioni operate prima del 29 luglio 2023.Il terzo comma dell’art. 2 introduce una deroga procedurale, per cui i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la deliberazione dell’apposita commissione, costituita presso ogni sede INPS. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/14/cigo-cisoa-emergenza-climatica-spetta-chiederla

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