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Archivio newsCCNL: la scelta del datore di lavoro non può essere imposta con provvedimento amministrativo
Con provvedimento di disposizione l’Ispettorato del lavoro non può imporre al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo. E’ quanto deciso dal TAR Lombardia con la sentenza 4 settembre 2023, n. 2046. Infatti, in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge, il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede amministrativa o giurisdizionale.
L’ispettorato del lavoro non può imporre al datore di lavoro di applicare, al posto del CCNL dallo stesso prescelto, un altro contratto collettivo migliorativo sotto il profilo retributivo. Difatti, in assenza di un salario minimo previsto (e imposto) per legge, il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro. È quanto afferma il TAR Lombardia con la sentenza 4 settembre 2023, n. 2046 che, a fronte del ricorso presentato da una società cooperativa, ha annullato il provvedimento di disposizione emanato dal personale ispettivo dell’INL. Provvedimento di disposizione Il potere di disposizione consiste nella facoltà attribuita al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di impartire, a carico del datore di lavoro ispezionato, un adempimento immediatamente esecutivo reso obbligatorio in forma generica dalla legge ma i cui contenuti vengono declinati, di volta in volta, in modo specifico nel provvedimento. In pratica si tratta di un provvedimento, elaborato in forma scritta dal personale ispettivo, col quale si “ordina” al datore di lavoro di eliminare le irregolarità accertate entro un certo lasso temporale (di solito trenta giorni, fatte salve eventuali necessità ampliative da valutare di volta in volta in ragione della natura della violazione accertata) pena l’applicazione, in caso di inottemperanza, di una sanzione.
Potere di disposizione: indicazioni operative dell’INL | |
Campo di applicazione del provvedimento e raccordo sistematico | Il provvedimento si applica: - in tutti i casi in cui viene rilevata un’irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che non sia già soggetta a sanzione penale o amministrativa; in questo caso si applica il nuovo provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall’art. 12 bis della Legge n. 120/2020); - qualora venga accertata una violazione in materia di “prevenzione infortuni” nonché “per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale” va applicato, invece, il tutt’ora vigente provvedimento di disposizione previsto dall’art. 10, del D.P.R. n. 520/1955; |
Motivazione | Trattandosi a tutti gli effetti di un atto amministrativo, è fondamentale che, nella motivazione di questo provvedimento, venga sempre dettagliatamente specificata la fonte (legale o contrattuale) che fa sorgere l’obbligo di ottemperanza a carico del datore di lavoro destinatario; |
Conseguenze in caso di inottemperanza | - La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 è soggetta alla s.a. da 500 a 3.000 euro (violazione non diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004); - La mancata ottemperanza alla disposizione prevista dall’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, continua ad essere punita dall’art. 11, del DPR n. 520/1955: a) con la s.a. da 515 a 2.580 euro (importi così quintuplicati ex art. 1, co. 1177, della L. n. 296/2006); b) con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro, se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro; |
Ricorso amministrativo: | - Per entrambe le fattispecie è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al direttore dell’ITL nel cui ambito è stato adottato il provvedimento; - Il direttore decide entro i successivi 15 giorni; - Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto; - Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione; |
Ricorso giurisdizionale | Trattandosi di un provvedimento finalizzato ad impartire una disposizione esecutiva che incide su un interesse legittimo del destinatario, l’eventuale controversia viene attratta nella giurisdizione amministrativa del TAR; Si fa presente, tuttavia, come l’inottemperanza al provvedimento sia presidiata da una specifica sanzione; conseguentemente vi è pure, a seconda dei casi, una giurisdizione di competenza del giudice ordinario (a fronte dell’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione) o di quello penale (a seguito della comunicazione della notizia di reato). |