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Archivio newsConsulente ADR: i casi di esenzione dall'obbligo di nomina
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023, il decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. Inoltre egli è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023, il decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante la regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR.In particolare il decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. Casi di esenzione per natura del trasporto Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR; b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui: i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»; ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»; iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti». Casi di esenzione per trasporti in colli Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolo se confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse; c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. Casi di esenzione per spedizioni occasionali Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna; b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro; c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare; d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, incolli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa. Prescrizioni di sicurezza Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. Inoltre egli è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose.Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 07/08/2023 (Gazzetta Ufficiale 20/08/2023, n. 220)
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/21/consulente-adr-casi-esenzione-obbligo-nomina