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Contratto di collaborazione sportiva: come cambiano i requisiti e gli elementi essenziali

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, secondo la riforma dello sport, rappresenta la forma comune e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo. Novità in materia sono state inoltre introdotte dal decreto Correttivo bis, che ha innalzato da 18 a 24 ore il numero di ore settimanali entro i quali sussiste una presunzione legale di tale tipologia contrattuale e previsto la possibilità di avvalersi del lavoro occasionale. Quali sono i requisiti fondamentali che tale forma contrattuale deve rispettare? Nella predisposizione del contratto di CO.CO.CO sportiva quali elementi dovranno essere formalizzati?

Tra le tipologie contrattuali con le quali andare a regolarizzare il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico, il legislatore ha voluto riservare un ruolo privilegiato al contratto di collaborazione coordinata e continuativa che secondo la legge rappresenta la forma comune e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo. Con l’entrata in vigore del decreto Correttivo bis (D.Lgs. n. 120/2023) è stato innalzato da 18 a 24 ore il numero di ore settimanali entro i quali sussiste una presunzione legale di tale tipologia contrattuale ed è stata prevista la possibilità di avvalersi del lavoro occasionale. Normativa di riferimento Per i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo, l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che il rapporto si presume un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere dei seguenti requisiti: a) durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Con riferimento alla durata della prestazione, il limite inizialmente fissato di 18 ore è stato innalzato a 24 con il decreto Correttivo bis. Con particolare riferimento alla quantificazione delle ore su base settimanale, si segnala che non è stata accolta una delle osservazioni poste dalle commissioni parlamentari che suggeriva di precisare che la quantificazione di tale soglia oraria dovesse avvenire a livello medio annuale/per stagione sportiva, ovvero di fissare un monte ore annuo/per stagione sportiva. La mancata regolamentazione comporta che, fermo restando la non riqualificazione automatica del rapporto lavorativo in caso di supero della soglia oraria settimanale, continua a sussistere il dubbio circa la sorte di quei rapporti in cui l’impegno orario varia da settimana a settimana possa potenzialmente comportare un superamento, in alcune settimane, della soglia medesima. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa trova la sua regolamentazione in ambito civilistico nell’art. 409 c.p.c., co. 1, n. 3 ai sensi del quale rientra in tale tipologia “la prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Requisiti fondamentali che tale forma deve rispettare risultano essere: 1. autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa; 2. potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; 3. prevalente personalità della prestazione da parte del collaboratore; 4. non attrazione dell’attività lavorativa svolta nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente. Tale tipologia contrattuale viene inoltre regolamentata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il successivo 2°comma prevede una esclusione ex lege dalla configurabilità del lavoro subordinato nel caso delle “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002.” Ritornando sulla collaborazione coordinata e continuativa sportiva, l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023 stabilisce una presunzione di genuinità del rapporto al verificarsi dei requisiti di legge; resta inteso però che le parti: - possano accordarsi sulla configurazione di forma contrattuale diversa (es. lavoro subordinato, lavoro autonomo) anche in presenza di un rapporto di durata inferiore alle 24 ore settimanali; - possano legittimamente stipulare un contratto di collaborazione coordinata anche qualora la prestazione settimanale dovesse superare le 24 ore settimanali nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Nella seconda ipotesi però verrebbe meno la presunzione relativa prevista dall’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 con la conseguenza che, in caso di contestazioni in merito alla genuinità del rapporto di collaborazione, l’onere della prova sulla legittimità è posta in capo al Committente e non più sulla parte che intenda farla valere ovvero gli enti preposti alle verifiche ed ispezioni o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato. Contenuto del contratto di collaborazione Nella predisposizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva gli elementi essenziali che a parere di chi scrive dovranno essere formalizzati sono: - la precisazione che il rapporto ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 409, co. 2, n. 3, c.p.c., e del D.lgs. n. 36/2021, escludendo le parti qualsiasi vincolo di subordinazione; - l’oggetto del contratto che consisterà nel conferimento dell’incarico di svolgimento di una determinata attività sportiva organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo - la durata del contratto/rapporto che si consiglia essere determinata; - la modalità in cui dovrà essere svolta la prestazione e l’autonomia riconosciuta al collaboratore nello svolgimento dell’incarico conferito; - il compenso pattuito per la prestazione resa, che potrà essere determinato in misura fissa o anche in parte in misura variabile e per il quale sarà necessario indicare le tempistiche di erogazione. Lavoratori sportivi e la possibilità di utilizzo del lavoro occasionale Il D.Lgs. n. 120/2023 ha introdotto il nuovo comma 3-ter all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 che prevede la possibilità per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paraolimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., ricorrendone i presupposti, di prestatori di lavoro occasionale. Andrà chiarito con il termine prestatori di lavoro occasionale il legislatore intenda le Pres.To (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, D.L. n. 50/2017) che erano già previste dalla versione originaria del D.Lgs. n. 36/2021 e poi eliminato dal primo decreto correttivo oppure anche o solo il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/20/contratto-collaborazione-sportiva-cambiano-requisiti-elementi-essenziali

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