Il lavoratore subordinato che effettua la sua prestazione in un giorno festivo ha diritto a riposare e percepire nel contempo la retribuzione ordinaria. Se l’azienda richiede la prestazione di lavoro in coincidenza della festività, al dipendente spetta, oltre alla retribuzione mensile, la retribuzione oraria o giornaliera maggiorata per lo straordinario festivo, oppure la maturazione di riposi compensativi. In questo caso, secondo quanto previsto dal CCNL applicato, viene erogata la sola maggiorazione per lavoro festivo e matura un giorno di riposo compensativo da fruire successivamente. Quale opzione conviene di più all’azienda?
Chi
Al ricorrere dei giorni festivi, il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e percepire l’ordinario trattamento economico retributivo. La festività non costituisce però un giorno di riposo assoluto e l’azienda può richiedere lo svolgimento della prestazione anche in coincidenza con una data non feriale.
Cosa
Le giornate comunemente indicate come festività si distinguono in:
a) festività nazionali, che vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica;
b) festività infrasettimanali, che determinano in capo al lavoratore il diritto un ulteriore giorno di riposo, senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione, soltanto se cadono di domenica.
AttenzioneIn caso di orario di lavoro articolato su settimana corta, il compenso spettante deve essere determinato rapportando il valore pecuniario dell’orario settimanale ai 5 giorni effettivi di lavoro. |
Come
In materia di trattamento delle festività, la
contrattazione collettiva, territoriale o aziendale è legittimata ad
intervenire in deroga su alcuni aspetti peculiari:
- numero di ore a cui ragguagliare la retribuzione per stabilire il compenso spettante ai lavoratori con paga oraria;
- quota di retribuzione spettante ai lavoratori con paga mensilizzata;
- elementi della retribuzione da computare;
- determinazione di ulteriori giornate festive rispetto a quelle stabilite per legge (es. per la giornata dedicata al Santo Patrono);
- regolamentazione del riposo compensativo per i lavoratori che prestano attività lavorativa nella giornata di domenica;
- maggiorazioni previste per lavoro festivo.
E’ opportuno che il datore di lavoro specifichi nella lettera di assunzione la possibilità di richiedere, previo assenso del lavoratore, lo
svolgimento dell’attività nei giorni festivi con conseguente riconoscimento di
ore di riposo compensativo nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e l’erogazione delle
maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato.
L’effettiva richiesta deve essere trasmessa al lavoratore, preferibilmente in
forma scritta. In caso di lavoro prestato durante le festività, al lavoratore spetta:
- la retribuzione normale oraria o giornaliera unitamente alla maggiorazione per lo straordinario festivo
- solo la maggiorazione per lavoro festivo se viene previsto il riposo compensativo in un altro giorno.
E’ l’azienda a scegliere quale dei due trattamenti applicare.
La gestione nel
Libro Unico del Lavoro della giornata festiva varia in base all’inquadramento retributivo del lavoratore:
- ai lavoratori retribuiti in
misura fissa viene corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compresa nella retribuzione fissa mensile;
- ai lavoratori retribuiti su
base oraria compete la normale retribuzione globale di fatto compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata a un sesto dell’orario settimanale di lavoro contrattuale;
L’azienda che richiede la prestazione al proprio lavoratore dipendente in un giorno festivo può decidere di:
- retribuire la prestazione applicando la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- retribuire le ore lavorate unicamente tramite la maggiorazione, più bassa, stabilita dal CCNL in presenza della contestuale concessione al dipendente di un giorno di riposo compensativo da fruire in un momento successivo.
AttenzioneIl compenso non spetta in nessun caso se il lavoratore sospeso dal lavoro da oltre due settimane. |
Quando
Il lavoratore che presta attività in un giorno festivo ha diritto, a prescindere dalla tipologia di festività che ricorre:
1) al trattamento economico per la festività;
2) alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata, maggiorata, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
I CCNL generalmente distinguono tra:
- lavoro festivo, prestato comunque nell’ambito del normale orario settimanale contrattuale
del lavoratore;
- lavoro straordinario festivo, prestato oltre l’orario settimanale contrattuale del lavoratore.
AttenzioneIl lavoratore ha diritto al compenso per le festività anche qualora sia assente dal lavoro per:
- infortunio;
- malattia;
- congedo di maternità e paternità obbligatorio e facoltativo;
- congedo matrimoniale;
- ferie, permessi e ROL;
- assenze giustificate;
- sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
- coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti
collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. |
Calcola il risparmio
Azienda che opera nel settore del turismo e richiede al proprio dipendente, inquadrato al livello 3, del CCNL Turismo Confcommercio, e di prestare attività lavorativa in un giorno domenicale.La retribuzione di base è pari a 1.550 euro mensili e 9 euro orari. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 434 euro.
Analizziamo le due opzioni:
A) retribuzione della prestazione resa nel giorno festivo: se a fronte di 8 ore di lavoro prestate nel giorno festivo l’azienda opta per riconoscere lo straordinario (quindi senza riposo compensativo), la retribuzione lorda del mese sarà pari a: euro 1.550 + euro 10,8 (equivalenti alla retribuzione oraria di euro 9 cui si aggiunge la maggiorazione del 20%) * 8 ore lavorate = 1.636 euro lordi.
B) concessione di un giorno di riposo compensativo: le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico con maggiorazione, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
Risparmio %Dall’analisi dei dati sviluppata emerge che il ricorso al
riposo compensativo a seguito della prestazione di lavoro domenicale svolta dal lavoratore consente di
risparmiare il 6% del complessivo costo del lavoro su base mensile.
| Lavoro straordinario festivo | Lavoro festivo + riposo compensativo |
Retribuzione lorda mensile erogata | 1.636 | 1.550 |
Contribuzione INPS | 458 euro | 434 |
Contribuzione INAIL | 60 euro | 54 euro |
Totale costo del lavoro mensile | 2.154 euro | 2.038 euro |
Risparmio % | | 6% |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/25/lavoro-festivo-retribuito-straordinario-maggiorazione-riposo-compensativo-conviene