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Quota 103: gli effetti della fruizione dell’incentivo al posticipo della pensione sull’importo dell’assegno

L’INPS, con la circolare n. 82 del 2023, ha fornito le istruzioni operative per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento per chi rinuncia a quota 103. L’agevolazione consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione. L’istituto precisa che le somme erogate sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, quindi, non è subordinato al possesso del DURC. Quali sono gli impatti della fruizione del beneficio sul calcolo della pensione?

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. Tale facoltà per i lavoratori dipendenti, lo ricorda l’INPS con la circolare 82 del 22 settembre 2023, è riconosciuta dall’art. 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 che ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti. La misura ha trovato disciplina operativa con il decreto attuativo del Ministero del Lavoro del 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’art. 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023. La normativa citata si inserisce in particolare “in via sperimentale per il 2023, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita pensione anticipata flessibile”. Come funziona l’incentivo per il posticipo del pensionamento Si tratta quindi di quei lavoratori che possono accedere alla pensione con la quota 103. Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore. L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione. L’istituto con la richiamata nota di prassi precisa che le somme erogate sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. L’incentivo, correlato all’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Effetti sulla pensione Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 335/1998, e non incidono sulla retribuzione pensionabile. La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. Invece, per la quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/26/quota-103-effetti-fruizione-incentivo-posticipo-pensione-importo-assegno

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