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Archivio newsEmergenza climatica sul lavoro: come si applicano le tutele in materia di integrazione salariale
Neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione per emergenza caldo, estensione della CIGO ai settori edile, lapideo e delle escavazioni. Sono alcune delle novità previste dalla legge di conversione del D.L. n. 98 del 2023, applicabili per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023. Previste, inoltre, specifiche disposizioni per le integrazioni salariali dedicate agli operai agricoli. Sempre con riferimento alla platea dei datori di lavoro individuati dalle disposizioni viene previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale. L’INPS, con la circolare n. 73 dello scorso mese di agosto, ha fornito le istruzioni operative per la richiesta di interazioni salariali. Come si presenta la domanda?
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 127/2023 che converte, con modifiche, il D.L. n. 98/2023 relativo all’adozione di provvedimenti urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. La norma contiene specifiche disposizioni che riguardano in particolare le integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica, le integrazioni salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica, le linee guida in materia in salute e sicurezza e la proroga dei termini di versamento. Tra gli interventi principali per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023: la neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione per emergenza caldo, l’estensione della CIGO ai settori edile, lapideo e delle escavazioni Restano valide le istruzioni INPS per la presentazione delle istanze fornite con la circ. n. 73/2023. Integrazione salariale per emergenza climatica per il periodo luglio - dicembre 2023. Il D.L. n. 98/2023, appena convertito in legge, ha previsto in misura “sperimentale” e in attesa di una rimodulazione strutturale una deroga al regime generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per alcuni particolari settori economici. In particolare, viene previsto per le imprese: - industriali e artigiane dell'edilizia e affini, - industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, - artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, che nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 dovessero sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi oggettivamente non evitabili derivanti da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, i periodi fruiti non sono da conteggiare al fine dei limiti di durata previsti dalla normativa ordinaria in tema di ammortizzatori sociali. Si ricorda che l’art. 12 ai commi 2 e 3 prevede che: - qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; - l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Con il D.L. n. 98/2023 e la conseguente legge di conversione, pertanto, gli eventuali periodi richiesti da luglio a dicembre 2023 non saranno conteggiati ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, anche se richiesti dalle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni. Sempre con riferimento alla platea dei datori di lavoro individuati viene inoltre previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015. Si ricorda che la normativa in materia di integrazioni salariali prevede un finanziamento dell’integrazione con un contributo ordinario e con un contributo addizionale. In particolare, per quanto riguarda il contributo addizionale, in via ordinaria viene previsto che le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono obbligate a versare un contributo addizionale che viene quantificato in misura crescente a seconda della durata dell’intervento ovvero: a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12% oltre le 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile. Trattamento CISOA Sempre in materia di integrazioni salariali, ma in questo caso, relative al settore agricolo, viene stabilito che sempre nel ricompreso tra il 29 luglio (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2023) e il 31 dicembre 2023 per le sospensioni o riduzioni dell’attività, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, viene riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Anche in tali casi, i periodi di trattamento pertanto non devono essere considerati al fine del raggiungimento del limite di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Infine, in deroga ai principi generali previsti dall’art. 14 l. n. 457/1972 il trattamento CISOA viene concesso mediante il pagamento diretto da parte dell’IINPS territorialmente competente. Le istruzioni INPS Si ricorda che in merito alle istruzioni operative per la richiesta di interazioni salariali in attuazione del D.L. n. 98/2023 trova applicazione la circ. INPS n. 73/2023. In particolare, l’Istituto ricorda che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere al trattamento senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’art. 12 D.Lgs. n. 148/2015. I datori di lavoro devono presentare le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Per riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si dovrà utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. Per quanto riguarda il trattamento CISOA l’istituto ricorda che il decreto legge consente ai datori di lavoro agricoli l’accesso alla CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato. Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze, questi sono quelli ordinarie ovvero le domande possono, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. Copyright © - Riproduzione riservata