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Archivio newsSmart working super fragili: arriva la proroga al 31 dicembre
Prorogato al 31 dicembre il diritto allo smart working per i lavoratori super fragili dei settori pubblico e privato. E’ quanto previsto dal decreto Proroghe (D.L. n. 132 del 2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi, fino al prossimo 31 dicembre, non occorre stipulare l’accordo individuale di smart working ed i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare ai lavoratori in condizioni di salute maggiormente fragili lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendoli a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante.
E’ prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori super fragili dei settori pubblico e privato. Il decreto Proroghe (D.L. n. 132/2023) sostituisce, all’art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022, la data del 30 settembre 2023 con quella del prossimo 31 dicembre. Nulla cambia pertanto per quanto attiene i destinatari e le regole per fruire delle modalità di lavoro agile. Chi sono i lavoratori super fragili Pertanto, i lavoratori super fragili, ossia quelli nelle condizioni specificate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, sia del settore pubblico che di quello privato, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del richiamato decreto ministeriale, manterranno fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile. I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli. Elenco delle patologie Il D.M. 4 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2022 individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali (ora fino al 31 dicembre 2023) la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. Le condizioni e le patologie devono essere certificate dal medico del lavoratore e sono identificabili come segue: a) indipendentemente dallo stato vaccinale: a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità; b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni; condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021. Indicazioni per i datori di lavoro Fino al 31 dicembre 2023 pertanto non occorre l’accordo individuale di smart working ed i datori di lavoro dovranno assicurare ai lavoratori in condizioni di salute maggiormente fragili lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendoli a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante. Copyright © - Riproduzione riservata