News
Archivio newsLavoratori sportivi: nuove indicazioni per la gestione attraverso il Registro nazionale
Il Dipartimento per lo Sport fa chiarezza sui dubbi sorti a seguito dell’entrata in vigore della riforma dello sport. Con una nuova guida, infatti, ha fornito utili indicazioni sul ruolo e sull’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica. In particolare, viene precisato che, nei casi in cui ciò è dovuto, i datori di lavoro del comparto dilettantistico potranno, non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando per l’utilizzo del Registro, quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria. Vengono, inoltre, fornite le indicazioni per l’accesso alla piattaforma informatica per la gestione del Registro.
La guida fornita dal dipartimento per lo Sport ed avente come tema la “Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche” dovrebbe aiutare a risolvere i molti dubbi sorti a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Premesso che l’art. 25, c. 1 del D.Lgs n. 36/2021 definisce lavoratore sportivo “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere […], esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.” Sono lavoratori sportivi anche quei tesserati, ai sensi dell'art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei Registro delle attività Sportive dilettantistiche: gestione collaboratori sportivi singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Chiarisce in tal senso la guida che sono lavoratori sportivi anche quei tesserati, ai sensi dell'art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei Registro delle attività Sportive dilettantistiche rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti coma sopra identificati con esclusione, quindi, delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Ruolo e utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche La guida fornisce utili indicazioni sul ruolo e sull’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Registro) istituito presso il Dipartimento per lo sport dal D.Lgs. n. 39/2021, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica. In particolare, viene precisato che, nei casi in cui ciò è dovuto, i datori di lavoro del comparto dilettantistico potranno, non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando per l’utilizzo del Registro, quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria. In tal senso, a norma dell’art. 28 c. 3, del D.Lgs. 36/2021 l'ente sportivo dilettantistico destinatario delle prestazioni sportive è tenuto “a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.” Essendo una scelta opzionale, la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Tramite l’accesso alla piattaforma informatica che gestisce il Registro sarebbe già possibile la gestione dei collaboratori coordinati e continuativi definibili sportivi tenendo però presente che la denuncia di iscrizione e la denuncia di variazione per assicurare all’INAIL detti collaboratori non può essere effettuata tramite il Registro. Nella denuncia di iscrizione all’INAIL gli EDS devono indicare e l’attività esercitata e quella svolta specificatamente dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi in relazione alla loro mansione/qualifica e i compensi che si presume di corrispondere nell’anno in corso e nell’anno successivo ai medesimi collaboratori. Deve essere specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa il che sembra confermare che nulla è cambiato (se non sotto l’espetto fiscale) per i collaboratori gestionali-amministrativi. Per i co.co.co sportivi e per coloro che svolgono tali prestazioni in forma autonoma valgono le regole disposte per l’assicurazione previdenziale presso la Gestione separata dell’INPS, che come noto con opera in presenza di gratuità delle prestazioni. Accesso alla piattaforma informatica La piattaforma informatica per la gestione del Registro è disponibile all’indirizzo web registro.sportesalute.eu. Gli utenti abilitati possono accedere tramite le credenziali in loro possesso. Qualora una società non disponga di credenziali di accesso, il legale rappresentante può avviare il processo accredito selezionando “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD”. Le modalità di utilizzo del Registro sono però ancora tutte da definire e, chiarisce, la guida in commento “sarà dettagliata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o autorità delegata in materia di Sport di concerto con il Ministero del Lavoro che sarà emanato secondo la previsione dell’art. 28 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2021”. Dovrà pertanto essere precisato il ruolo dei professionisti intermediari abilitati alla gestione dei rapporti di lavoro nonché quali passaggi del rapporto di lavoro sportivo potranno essere gestiti tramite la piattaforma. Copyright © - Riproduzione riservata