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Archivio newsProprietà industriale: pubblicate le linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali
Pubblicato il decreto 26 settembre 2023 con cui il Ministero elle Imprese e del Made in Italy ha adottato le Linee guida che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca ed i soggetti finanziatori dell’attività di ricerca. Ricorrono nella prassi diverse fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata. Queste possono così esemplificarsi: contratto avente ad oggetto attività di servizio; contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa. Le linee guida forniscono i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione di ciascuno dei rapporti contrattuali evidenziati. Le Linee guida sono destinate a orientare la negoziazione secondo scenari alternativi che le parti possono valutare in funzione della concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 26 settembre 2023, firmato di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, con cui ha adottato le Linee guida che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca ed i soggetti finanziatori dell’attività di ricerca.Le novità introdotte permetteranno alle imprese, alle Università, agli Enti di ricerca ed agli IRCSS di collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale. Inoltre, è stato abolito il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate. La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore. Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza. Le strutture di ricerca potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese. E questo con un doppio intento: - da un lato allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali, - dall’altro rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie. La riforma valorizza, quindi, la collaborazione tra Università, Enti pubblici di ricerca e IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) con le imprese. Quindi i criteri, i principi, le metodologie e gli schemi contenuti nelle Linee guida possono essere presi in considerazione nei casi di attività di ricerca commissionata, intendendosi per tale quella particolare tipologia di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi diversi dalle Università, anche non statali legalmente riconosciute, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità. Le Linee guida sono destinate a orientare la negoziazione secondo scenari alternativi che le parti possono valutare in funzione della concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti. In ragione dell’utilità che il soggetto finanziatore si attende e delle prospettive di sfruttamento industriale, i risultati della ricerca commissionata possono formare oggetto di diritti di proprietà industriale, pertanto con le linee guida il Ministero intende garantire un’equilibrata composizione degli interessi delle parti.Infatti, fermo restando il principio della libertà negoziale tra le parti, generalmente l’interesse primario (ancorché non esclusivo) delle strutture di ricerca è quello di dare visibilità alla propria attività inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non pregiudicarne la protezione. L’interesse prioritario dei soggetti finanziatori, invece, è quello di disporre liberamente e fin da subito dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale, escludendo il rischio che la gestione dei risultati della ricerca possa rallentare la propria attività o che tali risultati possano avvantaggiare un concorrente, con conseguente pregiudizio economico. Ricorrono nella prassi diverse fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata. Queste possono così esemplificarsi: a) contratto avente ad oggetto attività di servizio; b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa. Il Ministero evidenzia che, benché in tutti i casi sopra indicati vi sia formalmente un rapporto contrattuale di commessa, variamente denominato, l’intensità dell’attività di ricerca varia. Con essa cambiano altresì sia le necessità di conoscenze pregresse delle parti, sia la previsione di nuova conoscenza, eventualmente proteggibile mediante diritti di proprietà industriale e, per quanto più nello specifico riguarda le Linee guida, da brevetti. Le linee guida forniscono i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione di ciascuno dei rapporti contrattuali evidenziati. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Copyright © - Riproduzione riservata
Ministro delle Imprese e del Made in Italy, decreto 26/09/2023
Ministro delle Imprese e del Made in Italy, linee guida