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Diritti sindacali dei lavoratori somministrati: qual è il CCNL applicabile

Al lavoratore dipendente dall’Agenzia del lavoro debbono essere riconosciuti tutti i diritti sindacali previsti sia dalla legge che dal CCNL applicato e, durante i periodi di missione, anche quelli riconosciuti dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice ai propri dipendenti. Sono i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1 del 2023. Si tratta di un indirizzo amministrativo condivisibile, in quanto i diritti sindacali non possono prescindere dal luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa, per cui, va senz’altro applicata, fino a che dura la prestazione lavorativa, anche l’ulteriore disciplina prevista dal contratto collettivo dell’azienda utilizzatrice.

Con la risposta ad un interpello ex art. 9 del D.L.vo n. 124/2004 presentato dal sindacato UGL del settore agroalimentare il Dicastero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, richiamando le precise indicazioni già fornite dal Legislatore anche attraverso il D.L.vo n. 81/2015, delinea l’ampiezza dei diritti sindacali spettanti al lavoratore somministrato nelle due fasi della sua attività: presso l’Agenzia del Lavoro e presso l’utilizzatore temporaneo. La nota di risposta all’interpello che è la n. 1 del 2023, testimonia come l’istituto, almeno per quel che riguarda le istanze di chiarimento avanzate dalle parti sociali e dagli ordini professionali, venga poco utilizzato rispetto al decennio scorso: forse, i ritardi dell’Amministrazione a fornire risposte ai quesiti, hanno un pò allentato sia il ricorso che la fiducia in tale strumento Infatti, risulta poco credibile che in nove mesi dall’inizio dell’anno, pur in presenza di cospicui cambiamenti normativi (si pensi alla normativa sulla trasparenza, a quella sui contratti a tempo determinato, agli ammortizzatori sociali ed alla materia, sempre attuale, dei licenziamenti, tanto per citare alcune materie sempre in primo piano) non siano giunte domande in un quadro di palese assenza ministeriale in materia di chiarimenti amministrativi attraverso circolari. Fatta questa breve digressione, ritengo opportuno entrare nel merito della risposta all’interpello. L’interpello n. 1 del 2023 L’UGL del settore agroalimentare nella propria richiesta chiedeva di conoscere se per quel che concerne l’esercizio ed il rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati si dovesse far riferimento al CCNL che regola i rapporti tra gli stessi e le Agenzie per il Lavoro oppure a quello delle imprese utilizzatrici. La risposta della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, giunta dopo aver acquisito il parere positivo sia dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che dell’Ufficio Legislativo, parte dalla constatazione che nella somministrazione si è di fronte ad un rapporto di natura trilaterale che coinvolge, l’Agenzia di Lavoro, il lavoratore somministrato e l’utilizzatore: si ha, infatti un contratto di natura commerciale ove i soggetti interessati sono il datore di lavoro che utilizzerà la prestazione lavorativa e l’Agenzia di Lavoro, ed uno di natura lavorativa tra quest’ultima ed il lavoratore. Il Ministero del Lavoro definisce l’Agenzia come “datore di lavoro formale”: si tratta di una definizione che, indubbiamente va correlata con quella dell’utilizzatore che, per tutta la durata della prestazione dirige il lavoratore che entra, a tutti gli effetti nella sua organizzazione: essa, tuttavia, non mi sembra, giuridicamente, del tutto corretta, atteso che l’Agenzia deve pur sempre erogare la retribuzione e versare la contribuzione ed, inoltre, su segnalazione dell’utilizzatore, è titolare del potere disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente agli obblighi contrattuali ed, infine, in caso di licenziamento, l’onere di porlo in essere spetta sempre ad essa. Dalla struttura contrattuale “atipica” discende secondo il Ministero del Lavoro che “il CCNL applicato è, in primo luogo, quello che si applica alle Agenzie di Lavoro” ma, durante le missioni, ove il lavoratore entra, a pieno titolo, dentro alla organizzazione lavorativa del datore di lavoro che lo utilizza, trova applicazione, in una sorta di integrazione, anche il contratto collettivo applicato presso l’impresa che riceve le prestazioni. In tale quadro va, ovviamente, correlata la disciplina relativa all’esercizio dei diritti sindacali. Sul punto il comma 1 dell’art. 35 del D.L.vo n. 81/2015 esprime un principio molto chiaro: quello della parità delle condizioni di lavoro e di occupazione dei dipendenti somministrati che, complessivamente, non possono essere inferiori a quelle applicate ai lavoratori di pari livello dell’utilizzatore. Tale concetto di parità, ricorda la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali viene ben estrinsecato, sotto l’aspetto dei diritti sindacali dal successivo comma 1 dell’art. 36 ove si sottolinea la piena applicazione dei diritti garantiti dallo Statuto dei Lavoratori, e, soprattutto, dal successivo comma 2 ove viene riconosciuto il diritto del lavoratore somministrato finalizzato ad esercitare, per tutta la durata della missione, sia i diritti di libertà che l’attività sindacale, ivi compreso il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice. Quale CCNL si applica al lavoratore somministrato Alla luce di tali considerazioni l’interpello n. 1/2023 giunge ad una conclusione giusta e coerente con il dettato normativo: al lavoratore dipendente dall’Agenzia debbono essere riconosciuti tutti i diritti sindacali previsti sia dalla legge che dal CCNL applicato e, durante i periodi di missione anche quelli riconosciuti dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice ai propri dipendenti. E’ questo un indirizzo amministrativo estremamente condivisibile: i diritti sindacali, non possono prescindere dal luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa per cui va, senz’altro, applicata, a tempo, ossia fino a che dura la prestazione lavorativa, anche la ulteriore disciplina prevista dal contratto collettivo dell’azienda utilizzatrice. E’ un principio importante che va sostenuto e difeso, atteso che il lavoratore in missione che, per una serie di motivi, pur essendo inserito nella organizzazione lavorativa ne resta ai margini, per effetto della sua posizione precaria rispetto al contesto generale si tratta di una persona la quale, proprio per la sua condizione, ha necessità di essere tutelato e garantito. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/03/diritti-sindacali-lavoratori-somministrati-qual-ccnl-applicabile

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