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Regolamento IVASS: modificate le modalità di funzionamento della riserva indisponibile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento 25 settembre 2023 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Il provvedimento modifica il regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge21 giugno 2022, n. 73. In particolare, interviene sull’articolo 5 che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile e ne richiede anche un’adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del provvedimento 25 settembre 2023, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha modificato il regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 12. In particolare, considerata che per l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stata data la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, che ha reso opportuno estendere anche a tutto l'esercizio 2023, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, il provvedimento apporta le seguenti modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022: a) al comma 1, sono soppresse le parole: «dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi»; b) al comma 6, sono soppresse le parole: «e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio incorso e fino a cinque esercizi successivi». Copyright © - Riproduzione riservata

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, provvedimento 25/09/2023 (Gazzetta Ufficiale 09/10/2023, n. 236)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/10/regolamento-ivass-modificate-modalita-funzionamento-riserva-indisponibile

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