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Archivio newsStralcio dei debiti erariali: richiesta di ripristino e pagamento
Con la circolare n. 86 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni per dare attuazione alla previsione che consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, de lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.
L’INPS, con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023, fornisce istruzioni operative utili per accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l’Istituto, dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” in favore di artigiani e commercianti. Gestione contabile e modalità di pagamento Per lo stralcio di cui al decreto legge n. 119/2018 è già avvenuta l’eliminazione dalle scritture contabili dell’Istituto. Sarà, quindi, necessario effettuare il riaccertamento del credito. Mentre per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022, l’adeguamento delle scritture contabili dell’Istituto non è stato ancora effettuato, in considerazione di quanto sopra specificato circa i termini (30 settembre 2023) previsti per la conclusione del procedimento di discarico da parte degli agenti della riscossione. Presentazione dell’istanza I soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per i quali I debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di stralcio al fine dell’implementazione della posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati avvalendosi della previsione introdotta dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 48/2023. L’interessato può richiedere: 1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1); 2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2). Nella domanda l’interessato deve: - indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio; - selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; - assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili; - dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023. Riconteggio e termine di pagamento La struttura INPS competente alla gestione del credito procederà all’esame della domanda provvedendo a verificare la ricorrenza delle motivazioni negli archivi dell’Istituto e, con riguardo alla motivazione “crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione”, la presenza dell’allegato necessario. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 10/10/2023, n.86