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Archivio newsDelitto di autoriciclaggio: prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva
Secondo la sentenza n. 118/2023 del 12 ottobre 2023 della Corte Costituzionale, occorre stabilire “un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria”. A tale scopo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del delitto di autoriciclaggio sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ha sollevato questioni di legittimità Costituzionale in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, del codice penale. (nella versione ratione temporis applicabile), sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma del codice penale. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2023 del 12 ottobre 2023 evidenzia innanzi tutto che in numerose precedenti occasioni ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale. In particolare nella recente sentenza n. 94 del 2023 (punto 10 del Considerato in diritto) sono state rammentate e sinteticamente illustrate le varie rationes decidendi sottese alle sentenze anteriori, riconducibili peraltro all’esigenza di mantenere «un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza “capostipite” n. 251 del 2012 già aveva definito l’“abnorme enfatizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato” (punto 5 del Considerato in diritto) creata dall’art. 69, quarto comma, del cosice penale». Tale criterio generale non può non condurre anche in questo caso alla dichiarazione di illegittimità costituzionale auspicata dal rimettente. Prevedendo per l’autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità, segnatamente quando esso sia punito con pena inferiore a cinque anni di reclusione, il legislatore ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, la quale è peraltro caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi, anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento principale. Allorché però il delitto risulti aggravato dalla recidiva reiterata, situazione statisticamente assai frequente allorché il reato presupposto sia un furto, come nel caso oggetto del giudizio a quo, l’intento legislativo di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i fatti di riciclaggio conseguenti ai delitti oggettivamente meno gravi viene, agli effetti pratici, frustrato dalla norma censurata, che vincola il giudice all’irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio. Ciò ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, il quale si oppone a che siano comminate dal legislatore, e conseguentemente applicate dal giudice, pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato (sentenza 141 del 2023, punto 3.2. del Considerato in diritto). Alla luce di quanto rilevato la Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, del codice penale (nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della legge n. 186 del 2014, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lettera f, numero 3, del d.lgs. n. 195 del 2021) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte Costituzionale, Sentenza 12/10/2023, n. 188/2023