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Archivio newsPrepensionamento giornalisti: requisiti di permanenza in cig
Nel messaggio n. 3595 del 2023, l’INPS interviene in materia di prepensionamento dei giornalisti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con chiarimenti circa il requisito di permanenza in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Una delle condizioni richieste per accedere al predetto prepensionamento dei giornalisti è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)”). L’INPS, con il messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023, interviene con riferimento alla deroga rispetto al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni: il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data del 13 ottobre 2023, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche: - abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni; - ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta. In tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito, o dei presupposti della deroga, il Polo nazionale INPGI 1 di cui alla circolare n. 128 del 23 novembre 2022 si avvale del support della Struttura territorialmente competente Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 13/10/2023, n. 3595