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Cassa Commercialisti: nuove misure per welfare e adeguamento delle pensioni

Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento, aumento delle pensioni di inabilità e indirette, nonchè introduzione del contributo di paternità per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale. Sono le nuove misure previste dalla Cassa dei Dottori Commercialisti per riequilibrare il sistema in favore delle generazioni più giovani, garantire l’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche e consolidare il sistema di welfare come strumento di supporto in tutte le fasi della vita degli associati. A quanto ammontano gli aumenti?

Sostenibilità finanziaria e adeguatezza delle future prestazioni rappresentano i due fattori fondamentali di equilibrio dei sistemi previdenziali, considerando la necessità di calmierare gli effetti di fenomeni come l’evoluzione della piramide demografica e l’andamento del ciclo economico. In questo contesto dinamico si collocano anche le Casse di previdenza dei liberi professionisti che hanno autonomia, utilizzando le modifiche regolamentari, nella definizione delle regole relative ai livelli contributivi, ai requisiti di accesso alla pensione e al metodo di calcolo delle prestazioni nella prospettiva di mantenere un equilibrio tra le entrate contributive e le uscite pensionistiche, garantendo una stabilità dell’ente nel lungo periodo. La Cassa dei Dottori Commercialisti ha ora ottenuto, da parte dei Ministeri Vigilanti, l’approvazione di tre importanti modifiche al Regolamento Unitario. L’obiettivo delle misure, come viene sottolineato, è riequilibrare il sistema in favore delle generazioni più giovani, garantire l’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche e consolidare il sistema di welfare come strumento di supporto in tutte le fasi della vita degli associati. Le delibere approvate prevedono l’incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento, l’aumento delle pensioni di inabilità e indirette e l’introduzione del contributo di paternità. L’incremento dell’aliquota di computo Il primo intervento si colloca nell’alveo del metodo di calcolo contributivo che è stato introdotto con la riforma del 2004. Così come viene ricordato nella Guida previdenziale dei Dottori Commercialisti pubblicata sul sito della Cassa (www.cnpadc.it),le pensioni erogate dalla Cassa sono calcolate con il metodo retributivo per le annualità maturate sino al 31 dicembre 2003 (ossia calcolate con riferimento alla media dei redditi dichiarati) e con il metodo contributivo per le annualità maturate dal 1° gennaio 2004 (ossia calcolata con riferimento alla contribuzione dovuta e versata, capitalizzata di anno in anno fino a quello antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico). Per coloro che vantano un’anzianità contributiva totale utile ai fini pensionistici collocata temporalmente ante e post 2004, l’importo di pensione sarà dato dalla somma delle quote di pensione retributiva e contributiva. Va ricordato come il sistema contributivo rende più semplice mantenere un equilibrio per l’ente previdenziale, ma è fortemente influenzato dalla stabilità della carriera lavorativa e dal livello contributivo. Redditi altalenanti con possibili buchi contributivi potrebbero ridurre di molto la copertura previdenziale. La Cassa dei Dottori commercialisti dal 2012 prevede una misura premiante sulla base della quale viene riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente dovuto e versato, per effetto dell’aumento dell’aliquota di computo (cioè la percentuale del reddito riconosciuta ai fini del montante) rispetto a quella di finanziamento (cioè la percentuale del reddito effettivamente versata). Con la nuova misura approvata si prevede ora che versando un’aliquota pari o superiore al 22%, all’iscritto sarà riconosciuto un 5% in più di contributo. Fino ad oggi per le fasce di contribuzione soggettiva superiori al 17% si prevedeva il beneficio del 4%, si introduce ora l’incremento della premialità già esistente per le fasce di contribuzione soggettiva superiori al 17%, portando gradualmente il beneficio dal 4% al 5% in corrispondenza di aliquote di finanziamento pari o superiori al 22%. Versando, quindi, il 22%, all’iscritto sarà riconosciuto sul montante contributivo il 27%. Questa modifica, viene evidenziato, ha lo scopo di aumentare l’adeguatezza della futura pensione, stimolando gli iscritti a versare importi sempre maggiori di contributi soggettivi e consolidando il positivo trend di graduale crescita dell’aliquota media di contribuzione. La novità si basa sul rispetto del principio di equità intergenerazionale: infatti, la premialità è riconosciuta in misura piena a coloro che non possono far valere periodi di iscrizione antecedenti alla riforma del 2004 (passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo), mentre è riproporzionata per coloro che vantano periodi contributivi nel sistema reddituale. Aumento delle pensioni minime di inabilità e indirette Nell’ottica di rafforzare la tutela e il sostegno alle categorie socialmente fragili quali gli inabili e i familiari superstiti dei dottori commercialisti la Cassa ha deciso poi di incrementare, a decorrere dal 1° settembre 2023, la misura minima dei trattamenti pensionistici di inabilità portandola da 10.127 euro a 14.468 euro lorde annue (valore 2023) e l’importo delle quote delle pensioni indirette che, come noto, vengono riconosciute in % variabile dell’importo minimo (incrementato anch’esso da 10.127 euro a 14.468 euro) al variare del numero dei superstiti. Come si legge sul sito della Cassa, l’adeguamento riguarderà anche le pensioni in pagamento a partire dalla mensilità di settembre (sono in corso le attività per consentire la liquidazione entro l’anno degli arretrati agli interessati). Contributo di paternità Si introduce ancora il contributo di paternità come ulteriore strumento di welfare strategico pensato per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale. La misura prevede l’erogazione di un contributo pari al 5% del reddito netto professionale dichiarato nell’anno precedente l’evento, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 2.000 euro per la nascita di un figlio anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o temporaneo di minore. Il termine di presentazione della domanda è di 180 giorni dalla data dell’evento (avendo la delibera efficacia già dagli eventi intercorsi dal 6 luglio 2022, per gli eventi antecedenti l’apertura del servizio i 180 giorni decorreranno da tale ultima data). Il servizio online per consentire di inoltrare la domanda alla Cassa sarà attivato nel corso del mese di ottobre. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/16/cassa-commercialisti-nuove-misure-welfare-adeguamento-pensioni

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