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Premi di produttività: imposta agevolata al 5% anche per il 2024

Riconferma, anche per il 2024, della riduzione dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato al 5% rispetto all’ordinario 10%. È quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2024. L’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero sulle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Da quanto annunciato, si apprende che resterà confermato l’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata, pari a 3.000 euro lordi annui. Quali sono i limiti e le condizioni da rispettare per la fruizione dell’agevolazione?

Anche per il 2024 il tema caldo della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti resta al centro dell’interesse del Governo. Tra le misure previste dal disegno di legge di Bilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, vi è la riconferma della riduzione, anche per il 2024, dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato al 5% rispetto all’ordinario 10%. Sembra che l’impianto della retribuzione incentivante su base collettiva resterà lo stesso: modalità di applicazione della tassazione, platea dei beneficiari, indicatori di produttività, redditività, qualità e innovazione incrementali rispetto ad un periodo definito congruo nell’accordo collettivo. La misura è in continuità con quanto già previsto per il solo anno 2023 dalla legge di Bilancio 2023 e in scadenza il prossimo 31 dicembre. La legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015) ha reintrodotto e reso strutturale il regime agevolato sui premi di produttività. L’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Tra gli indicatori di produttività, redditività, qualità e innovazione possono trovare applicazione:

Aumento della produzione- Diminuzione numero riparazioni - % rispetto tempi di consegna - Volume della produzione/nr. Dipendenti
Risparmio fattori produttivi- Riduzione turni - Riduzione straordinario/supplementare - Riduzione assenteismo - Riduzione consumi energetici - Riduzione tempi di consegna
Nuovi modelli organizzativi finalizzati ad incidere sulla qualità dei prodotti e dei processi- Maggiore fungibilità delle mansioni - Integrazione delle competenze - Flessibilizzazione orari di lavoro - Riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario - Ricorso al lavoro agile
Il riferimento a somme erogate per premi di risultato e per partecipazione agli utili fa sì che restano esclusi dalla definizione e pertanto dall’agevolazione fiscale tutti quegli emolumenti, non qualificabili come premi di risultato, che prima della l. n. 208/2015 avevano beneficato della “detassazione” quali, ad esempio, retribuzione per lavoro straordinario, maggiorazioni e indennità varie, ecc. Come funziona l’agevolazione fiscale L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 10% e la norma prevede espressamente che l’aliquota agevolata non venga applicata, qualora sia il lavoratore stesso a richiederlo, per iscritto. Per l’anno 2024 l’aliquota scenderà al 5%, ovvero alla stessa percentuale già in vigore per l’anno 2023 e prevista dalla legge di Bilancio 2023. Limite individuale Da quanto annunciato, resterà confermato che l’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui, inteso come imponibile fiscale e cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore (9,19 o 9,49%). La platea dei lavoratori ammessi all’agevolazione Non dovrebbero esserci novità anche per quanto riguarda i beneficiari dell’agevolazione fiscale: saranno i soli lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, e con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 80.000 euro. Si ricorda che: - il limite di reddito dell’anno precedente deve intendersi comprensivo di eventuali somme premiali oggetto di tassazione sostitutiva IRPEF; - ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. Condizioni per accedere all’agevolazione Si ricorda che la norma in misura strutturale pone come condizione essenziale per l'applicazione della misura agevolativa che l'erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU (art. 1, c. 187, l. 208/2015). Viene pertanto riconosciuta alla sola contrattazione “decentrata” (contratti collettivi territoriali o aziendali) la possibilità di prevedere: - i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali commisurare la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile; - i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Si ricorda che ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 “Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.” Si ricorda, inoltre, che l’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 subordina l’accesso ai benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali alla condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (5% per il 2023 e anche per il 2024) il deposito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M. 25 marzo 2016, redatta secondo il modello allegato al decreto. Si tratta di un termine ordinatorio: l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 5/E/2018 ha chiarito che i premi di risultato risulteranno agevolabili a condizione che i contratti aziendali o territoriali siano già stati depositati, con la relativa dichiarazione di conformità, al momento della erogazione del premio. Premio di risultato sotto forma di somme sostitutive: detassazione al 100% Sempre la l. n. 208/2015 ha previsto la possibilità di godere della completa detassazione e decontribuzione (in alternativa all’imposta sostitutiva del 10%) nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga, in luogo della retribuzione, che il riconoscimento del premio o degli utili avvenga mediante determinati somme e valori di cui all’art. 51 comma 2 e 3 ultimo periodo. In pratica, se il lavoratore sceglie, anche parzialmente, che premio e utili siano sostituiti da somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme saranno escluse dalla base imponibile ai fini della tassazione e contribuzione, nel rispetto del limite agevolato di 3.000 euro annuo.
Schema di riepilogoFino al 31 dicembre 2022Anno 2023 - 2024
Soggetti destinatariLavoratori settore privato
Limiti soggettiviReddito lavoro dipendente (compreso premio di risultato) fino a 80.000 euro anno precedente
Importo massimo oggetto agevolazioneEuro 3.000
Aliquota imposta sostitutiva10%5%
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/23/premi-produttivita-imposta-agevolata-5-2024

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