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Start up innovative: quali deroghe si applicano nei rapporti a tempo determinato

Il decreto Lavoro ha riformato la disciplina del rapporto a tempo determinato con l’introduzione di nuove causali demandate alla contrattazione collettiva, per i rapporti che superino i 12 mesi acausali. Nuove regole che però non si applicano a tutte le realtà aziendali. Esistono, infatti, alcune deroghe per le start up innovative nella gestione dei contratti a termine, giustificate dal fatto che le piccole realtà innovative hanno una struttura che ancora non gli permette di affrontare una contrattazione di secondo livello. Nello specifico, quali regole (e deroghe) sono previste per le start up innovative nei rapporti a termine?

Le start up sono ad oggi una realtà con una costante crescita e con un mercato in costante evoluzione supportato da una normativa volta a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione anche attraverso l’aggregazione di un ecosistema, quello delle imprese innovative, trainato da una nuova cultura imprenditoriale. Le imprese “innovative” sono state oggetto di diversi vantaggi da un punto di vista fiscale o burocratico, quali ad esempio l’esonero dal diritto camerale e di bollo, una disciplina societaria particolareggiata, ma anche facilitazioni legate ad IVA o alla gestione dei rapporti di lavoro. E proprio su quest’ultimo punto possiamo evidenziare una particolare gestione del personale a tempo determinato ma anche la possibilità di salari dinamici maggiormente connessi a risultati aziendali o la gestione di work for equity e stock options per i lavoratori dipendenti. Disciplina delle start up innovative L’aspetto principale è la definizione, normativa, di start up innovativa che viene ad essere investita di una serie di deroghe anche, come detto, rispetto ai rapporti a tempo determinato. L'impresa start up innovativa viene definita come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La definizione della start up prevede che la stessa sia costituita massimo da sessanta mesi (5 anni). Per essere innovativa dovrà rispettare i requisiti previsti dal D.L. n. 179/2012 all’art. 28: - a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro; - non distribuiscano e non abbiano distribuito utili; - abbiano, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - non siano state costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Inoltre, l’impresa dovrà essere in possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri: - una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; - una forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; - esser titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. Decreto Lavoro e rapporti a tempo determinato Le modifiche apportate dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023) hanno tra le altre cose riscritto le causali giustificatrici che vengono oggi a legittimare i rapporti tempo determinato oltre i dodici mesi: - nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51; - in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; - in sostituzione di altri lavoratori. Sul punto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 9/2023 ha chiaramente tracciato la via verso un forte legame con la contrattazione collettiva, che, già oggi, in caso di presenza di causali specifiche (e non meri richiami della precedente disciplina) vincola la possibilità d’utilizzo del rapporto a tempo determinato. Tale aspetto, se da una parte evidenzia una maggiore flessibilità rispetto alle precedenti motivazioni giustificatrici, potrebbe risultare rigido su piccole realtà, con componente innovativa difficilmente rinvenibile in una contrattazione nazionale di vecchio stampo, e con una struttura che ancora non gli permette di affrontare una contrattazione di secondo livello. Le deroghe ai rapporti a tempo determinato nelle start up Per tale motivo appaiono ancora attuali, e di possibile utilizzo, le deroghe previste al rapporto a tempo determinato per le start up innovative. In particolare, la principale deroga è inserita all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 che al comma 3 prevede la non applicazione, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società (start up innovativa), delle previsioni in merito a proroghe e rinnovi. Sul punto si evidenzia una discrepanza tra la definizione di start up innovativa, prevista fino ai 5 anni dalla costituzione, e la possibilità di deroga limitata a 4 anni dalla stessa. In aggiunta a tale deroga, come previsto dall’art. 23 del medesimo decreto, le imprese start up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, sempre per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società sono esenti dal limite quantitativo, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi. Stante queste deroghe, e visto il rinnovato impianto normativo, le start up innovative risultano ancora oggi slegate dal normale impianto normativo rispetto al contratto a tempo determinato, con la possibilità di un utilizzo del rapporto a tempo determinato più libero che non deve tenere conto di limiti numerici, causali giustificatici e stop and go. Le “rigidità” del rapporto a tempo determinato Tale libertà non deve far dimenticare, soprattutto in merito ad attività così “instabili” come le start up, le rigidità comunque insite nel rapporto di lavoro a tempo determinato. Restano infatti inflessibili le possibilità di recesso, come previste dal 2118 del codice civile, e la possibilità di maturare un diritto di precedenza sulle successive assunzioni a tempo indeterminato, come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015. Inoltre, si rammenta la previsione (ancora orfana di chiarimenti operativi) del decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) secondo la quale il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l’eventuale periodo di prova, può chiedere, per iscritto, che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibile. In caso di risposta negativa la richiesta può essere ripresentata trascorsi 6 mesi. Tale ultima previsione non si limita a richiamare il rapporto a tempo determinato, ma anche eventuali collaborazioni coordinate e continuative, casistiche anche ritrovabili nelle start up innovative. Inoltre, la medesima indicazione, non pone come obiettivo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma qualsiasi forma che si possa definire più stabile e prevedibile. E’ quindi sempre necessaria una attenta valutazione rispetto a quella che è la motivazione d’utilizzo del rapporto a tempo determinato, seppure la stessa non sia normativamente richiesta per le aziende rientranti nella tipologia di start up innovativa. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/24/start-up-innovative-deroghe-applicano-rapporti-tempo-determinato

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