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Archivio newsSalute e sicurezza sul lavoro: aumentano sanzioni e ammende in caso di violazioni
Rivalutazione del 15,9% per ammende e sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. E’ quanto previsto dal decreto n. 11/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e, analogamente a quanto previsto nelle precedenti rivalutazioni, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023. Quali sono le violazioni sul lavoro più frequenti soggette a sanzioni?
Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%. E’ quanto prevede il decreto n. 111 del 20 settembre 2023 a firma del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023. Finalità delle ammende e delle sanzioni Le ammende e le sanzioni amministrative sono strumenti utilizzati dallo Stato e dalle autorità competenti per far rispettare leggi, regolamenti e norme. Servono a raggiungere diversi obiettivi, tra cui: - deterrenza: le sanzioni e le ammende hanno lo scopo di scoraggiare le persone dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti. Sapendo che possono affrontare conseguenze finanziarie o legali per le loro azioni, le persone sono così più propense a rispettare le norme; - riparazione: in molti casi, vengono utilizzate per riparare i danni causati da un'azione illegale o inappropriata; - finanziamento pubblico: le ammende possono costituire una fonte di entrate per lo Stato o le autorità locali. Questi fondi possono essere utilizzati per finanziare servizi pubblici, progetti di infrastruttura o altre iniziative; - giustizia: le sanzioni servono anche a garantire che le persone rispondano delle loro azioni di fronte alla legge. Possono essere utilizzate per punire chiunque infranga le leggi o i regolamenti, assicurando che ci sia una conseguenza proporzionata all'illecito commesso; - regolamentazione: le ammende possono essere utilizzate per regolare determinate attività economiche o comportamenti. Ad esempio, i governi possono imporre multe per scoraggiare la concorrenza sleale, l'inquinamento ambientale o altre pratiche dannose; - prevenzione: le sanzioni possono essere un mezzo per prevenire situazioni pericolose o comportamenti indesiderati. Ad esempio, le contravvenzioni previste in caso di violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono previste anche per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. In generale, le sanzioni e le ammende sono strumenti importanti per mantenere l'ordine sociale, promuovere la sicurezza pubblica, far rispettare le leggi e incentivare il comportamento conforme alle norme della società. Tuttavia, è importante che siano applicate in modo equo e proporzionato per garantire che siano efficaci e giuste. Le ragioni dell’incremento L’art. 306, co. 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) prevede che, ogni cinque anni, le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso, nonché da atti aventi forza di legge, vadano indicizzate al costo della vita. Pertanto, la D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, dopo aver verificato che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo ha complessivamente registrato nel quinquennio 2019-2023 un aumento pari al 15,9%, ha decretato un equivalente incremento di tutte le ammende e le sanzioni amministrative previste dal TUSL, nonché da atti aventi forza di legge. Si fa presente che l’incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e, analogamente a quanto previsto nelle precedenti rivalutazioni, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023.
Gli incrementi intervenuti nel tempo | ||
Riferimento normativo | Percentuale incremento | Decorrenza |
Art. 9, co. 2, D.L. n. 76/2013 (conv. in Legge n. 9/2013) ha sostituito l’art. 306, co. 4-bis del TUSL; in sede di prima applicazione, in via diretta, questa norma ha rivalutato per la prima volta le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie | 9,6% | 1° luglio 2013 |
Decreto Capo dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 ha indicizzato le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 306, co. 4-bis del TUSL | 1,9% | 1° luglio 2018 |
Art. 1, co. 445, lett. d), Legge n. 145/2018, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che gli importi gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale | 10% | 1° gennaio 2019 |
Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 ha indicizzato le ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 306, co. 4-bis del TUSL | 15,9%. | 1° luglio 2023 |
Esempi di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. | |||
Precetto/Violazione TUSL | Norma sanzionatoria TUSL | Sanzione originaria | Sanzione in vigore dall’1/7/2023 |
Art. 29, co. 1: DVRIl datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’arti. 41 | Art. 55, co. 1 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro |
Art. 18, co. 1, lett. g): Visita medica preventive e periodicaIl datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; | Art. 55, co. 5, lett. e) e 6-bis | Ammenda da euro 2.000,00 a 4.000,00 euro | Ammenda da € 2.847,69 a € 5.695,36; Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati |
Art. 37, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiIl datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. | Art. 55, co. 5, lett. c) e 6-bis | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati |