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Pensione anticipata: indicizzazione alla speranza di vita dal 2024

Anticipo al 31 dicembre 2024, invece che alla fine del 2026, dell’indicizzazione alla speranza di vita della pensione anticipata. È quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2024. L’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita, unitamente alla revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del metodo di calcolo contributivo, in funzione delle probabilità di sopravvivenza, rappresentano gli automatismi intrinseci del sistema che operano in modo coordinato al fine di preservare le condizioni di equilibrio finanziario e sostenere il livello delle prestazioni, in un contesto di invecchiamento della popolazione. Come funziona il meccanismo di indicizzazione?

Il disegno di legge di Bilancio 2024 prevede, tra le diverse misure previdenziali, il venir meno al 31 dicembre 2024, invece che al 31 dicembre 2026, della sterilizzazione dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato. Va, infatti, ricordato come il D.L. n. 4/2019 ha previsto, per il pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità contributiva la disapplicazione dell’adeguamento di tali requisiti alla variazione della speranza di vita, con il conseguente blocco dei requisiti contributivi in esame a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne e, per il periodo 2019-2026, introducendo, nel contempo, a partire dal 2019 un posticipo di tre mesi (finestra) della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. Identica previsione era stata poi posta con riferimento ai requisiti di pensionamento per i lavoratori precoci per cui ugualmente era prevista la disapplicazione per il periodo 2019-2026 dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita. Anche per tale categoria si anticipa al 31 dicembre 2024 la cessazione del mancato adeguamento. La funzione dell’automatismo E’ opportuno ricordare come l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita (introdotto con il D.L. n. 78/2010 e completato con gli interventi di riforma successivi), unitamente alla revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del metodo di calcolo contributivo, in funzione delle probabilità di sopravvivenza (L. n. 335/1995, L. n. 247/2007 e D.L. n. 201/2011) rappresentano gli automatismi intrinseci del sistema che operano in modo coordinato al fine di preservare le condizioni di equilibrio finanziario e sostenere il livello delle prestazioni, in un contesto di invecchiamento della popolazione. Particolarmente eloquenti a tal proposito appaiono le recenti previsioni dell’Istituto centrale di statistica sul progressivo invecchiamento della popolazione secondo cui il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2022 a circa uno a uno nel 2050. E’ da sottolinearsi che i due automatismi sono correlati nella periodicità e nelle modalità di adozione (procedimento amministrativo, decreto direttoriale) ed hanno la funzione di coniugare le esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, in considerazione dell’invecchiamento della popolazione con quelle di adeguatezza delle prestazioni (evitare la riduzione dei trattamenti pensionistici indotti dall’equivalenza attuariale). Così come ricorda la Ragioneria Generale dello Stato, l’Italia è uno dei pochi Stati, assieme alla Finlandia e al Portogallo, in cui tali meccanismi sono entrambi vigenti, oltre ad essere fra loro coordinati ed effettivamente automatici. Come funziona In particolare l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita ha avuto periodicità triennale (biennale dal 2021) ad eccezione del canale di pensionamento anticipato indipendente dai requisiti di età anagrafica che, a seguito delle misure introdotte con il D.L. n. 4/2019, ha previsto che il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non venisse adeguato alle variazioni dell’aspettativa di vita e resti costante al livello previsto per il 2018. Come sottolineato dalla Ragioneria generale dello Stato tali misure rappresentano una deroga temporanea alla struttura delineata dalla Legge Fornero (D.L. 201/2011) e, pertanto, non ne alterano le tendenze di lungo periodo. L’assenza dell’adeguamento del 2019 ha ridotto strutturalmente di 5 mesi l’età richiesta per l’accesso al pensionamento (di cui 3 recuperati con l’introduzione delle finestre). E’ interessante ancora riportare la stima riportata nelle tendenze di medio-lungo periodo della spesa previdenziale della Ragioneria generale dello Stato secondo cui cumulativamente nell’intero periodo di previsione (fino al 2070), il blocco del requisito di anzianità contributiva al livello del 2019 e l’abolizione permanente degli adeguamenti biennali per tenere conto delle variazioni dell’aspettativa di vita produrrebbe una maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL valutabile in 7,5 punti percentuali rispetto ai risultati della legislazione vigente. Come funziona il meccanismo dell’indicizzazione dell’età pensionabile alla speranza di vita? Si considera come riferimento l’età di 65 anni e si fa riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente. Si prevedono poi l’assorbimento di un’eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell’adeguamento successiva e la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell’ambito dell’adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore. Il recente adeguamento Va ricordato come il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023 il decreto 18 luglio 2023 in merito all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2025-2026 con cui certifica che a decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Secondo i dati ISTAT si rileva infatti come vi sia stata una variazione negativa della speranza di vita (-0,11 di anno, pari ad un mese), registrata dalla popolazione residente all'età di 65 anni corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020. E’ la terza volta consecutiva che i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/27/pensione-anticipata-indicizzazione-speranza-vita-2024

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